(Allegato XXI Allegato tecnico di cui all'articolo 164- art. 36)
                             Articolo 36 
                         Le responsabilita'. 
 
  1. Nei limiti delle attivita' di verifica di cui  all'articolo  33,
il  soggetto  incaricato  della  validazione  risponde  a  titolo  di
inadempimento del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto
validato che ne pregiudichino in tutto o in parte la  realizzabilita'
o la sua utilizzazione. 
  2. Il  soggetto  incaricato  dell'attivita'  di  verifica  che  sia
inadempiente agli obblighi posti a suo carico dal presente atto e dal
contratto di servizi e' tenuto  a  risarcire  i  danni  derivanti  al
soggetto  aggiudicatore  in  conseguenza  dell'inadempimento  ed   e'
escluso per i successivi 5 anni dalle attivita' di verifica. Nel caso
in cui il soggetto  incaricato  della  verifica  sia  dipendente  del
soggetto aggiudicatore esso risponde economicamente nei limiti  della
copertura assicurativa di cui all'articolo 37 e,  in  caso  di  colpa
grave, lo stesso  e'  sottoposto  alle  responsabilita'  disciplinari
previste dall'ordinamento di appartenenza. 
  3. L'atto formale di avvenuta validazione del progetto non esime il
concorrente  che   partecipa   alla   procedura   per   l'affidamento
dell'appalto o della concessione di lavori pubblici dagli adempimenti
di cui al comma 4 dalle conseguenti responsabilita'. 
  4. L'offerta da presentare per l'affidamento degli appalti e  delle
concessioni di lavori pubblici e'  accompagnata  dalla  dichiarazione
con la quale i concorrenti attestano di avere esaminato gli elaborati
progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo
di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle  condizioni
locali,  della  viabilita'  di  accesso,  delle  cave   eventualmente
necessarie  e  delle  discariche  autorizzate  nonche'  di  tutte  le
circostanze generali e particolari  suscettibili  di  influire  sulla
determinazione  dei   prezzi,   sulle   condizioni   contrattuali   e
sull'esecuzione dei lavori  e  di  aver  giudicato  i  lavori  stessi
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro
complesso remunerativi e tali da consentire il  ribasso  offerto.  La
stessa  dichiarazione  contiene  altresi'  l'attestazione  di   avere
effettuato una  verifica  della  disponibilita'  della  mano  d'opera
necessaria per l'esecuzione dei lavori nonche'  della  disponibilita'
di attrezzature adeguate all'entita' e alla tipologia e categoria dei
lavori in appalto.