Articolo 36 Le responsabilita'. 1. Nei limiti delle attivita' di verifica di cui all'articolo 33, il soggetto incaricato della validazione risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto validato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilita' o la sua utilizzazione. 2. Il soggetto incaricato dell'attivita' di verifica che sia inadempiente agli obblighi posti a suo carico dal presente atto e dal contratto di servizi e' tenuto a risarcire i danni derivanti al soggetto aggiudicatore in conseguenza dell'inadempimento ed e' escluso per i successivi 5 anni dalle attivita' di verifica. Nel caso in cui il soggetto incaricato della verifica sia dipendente del soggetto aggiudicatore esso risponde economicamente nei limiti della copertura assicurativa di cui all'articolo 37 e, in caso di colpa grave, lo stesso e' sottoposto alle responsabilita' disciplinari previste dall'ordinamento di appartenenza. 3. L'atto formale di avvenuta validazione del progetto non esime il concorrente che partecipa alla procedura per l'affidamento dell'appalto o della concessione di lavori pubblici dagli adempimenti di cui al comma 4 dalle conseguenti responsabilita'. 4. L'offerta da presentare per l'affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici e' accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilita' di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonche' di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresi' l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilita' della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonche' della disponibilita' di attrezzature adeguate all'entita' e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.