(Allegato XXI Allegato tecnico di cui all'articolo 164- art. 37)
                             Articolo 37 
                            Le garanzie. 
 
  1. Il soggetto incaricato dell'attivita' di  verifica  deve  essere
munito, dalla data di  accettazione  dell'incarico,  di  una  polizza
indennitaria  civile  per  danni  a  terzi  per  i  rischi  derivanti
dall'attivita'   di   propria   competenza   avente    le    seguenti
caratteristiche e durata: 
    a)  nel  caso  di  polizza  specifica  limitata  all'incarico  di
validazione del progetto preliminare, la polizza medesima deve  avere
durata fino alla data di  approvazione  del  progetto  definitivo  da
parte della stazione appaltante; 
    b)  nel  caso  di  polizza  specifica  limitata  all'incarico  di
verifica ai  fini  della  validazione  del  progetto  definitivo,  la
polizza medesima dovra'  avere  durata  fino  alla  approvazione  del
progetto esecutivo da parte della stazione appaltante; 
    c) tutte le polizze suddette  dovranno  avere  un  massimale  non
inferiore al 5 per cento del valore  dell'opera,  con  il  limite  di
dieci milioni di euro; 
    d) nel caso in cui l'affidatario dell'incarico di validazione sia
coperto da una polizza professionale generale per l'intera attivita',
detta polizza deve essere integrata attraverso  idonea  dichiarazione
della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di  cui
ai punti a), b), c) per lo specifico progetto. 
  2. Il premio relativo a tale copertura  assicurativa  e'  a  carico
della  Amministrazione  di  appartenenza  del   soggetto   incaricato
dell'attivita' di  verifica,  mentre  sara'  a  carico  del  soggetto
affidatario, qualora questi sia soggetto esterno.