Art. 15 Devoluzione del gettito delle sanzioni pecuniarie 1. Il gettito delle sanzioni pecuniarie previste dal codice e' versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese di cui all'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.
Nota all'articolo 15 - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», pubblicata in Gazz. Uff., S.O., 31 dicembre 2004, n. 306): «Comma 309. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 306 a 308 e' versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero della giustizia per il pagamento di debiti pregressi nonche' per l'adeguamento delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, ivi comprese quelle occorrenti per incentivare progetti speciali per lo smaltimento dell'arretrato e per il miglior funzionamento del processo amministrativo».