(Allegato 2 Norme di attuazione-art. 16)
                               Art. 16 
 
 
Misure  straordinarie  per  la   riduzione   dell'arretrato   e   per
                l'incentivazione della produttivita' 
 
    1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,  su  proposta
del  presidente  del  Consiglio   di   presidenza   della   giustizia
amministrativa previa delibera dello stesso Consiglio, sono adottate,
nei  limiti  dei  fondi  disponibili   nel   relativo   bilancio   ed
effettivamente non utilizzati, misure straordinarie per la  riduzione
dell'arretrato e per l'incentivazione della produttivita'.