(Annesso B.3-art. 4)
                             Articolo 4 
   1. Al fine di poter beneficiare delle  agevolazioni  concesse  dal
presente Annesso: 
    a)  gli  imballaggi  devono  essere  riesportati  unicamente  dal
beneficiario dell'ammissione temporanea. Essi non possono neanche  in
via occasionale essere utilizzati per il traffico interno; 
   b) i contenitori  devono  essere  contrassegnati  come  prescritto
all'Appendice II del presente Annesso. Essi possono essere utilizzati
nel traffico interno ma, in questo caso, ciascuna Parte contraente ha
facolta' di prescrivere le seguenti condizioni: 
   - il tragitto condurra' il contenitore  attraverso  un  itinerario
ragionevolmente diretto, sul luogo o nelle vicinanze del  luogo  dove
le merci da esportare devono essere caricate o da cui il  contenitore
deve essere riesportato vuoto; 
   - il contenitore potra'  essere  utilizzato  una  sola  volta  nel
traffico interno prima della sua riesportazione. 
   c) le piattaforme da scarico o  un  numero  pari  di  piatttaforme
dello stesso tipo e di valore press'a poco uguale devono essere state
gia' esportate o saranno successivamente esportate o riesportate; 
   d) i campioni ed i films pubblicitari devono  appartenere  ad  una
persona avente sede  o  residente  al  di  fuori  del  territorio  di
ammissione temporanea ed essere importati al  solo  scopo  di  essere
presentati o di essere oggetto di una dimostrazione nel territorio di
ammissione temporanea al fine di promuovere ordinazioni di  merci  da
importare il questo stesso territorio. Tale materiale non deve essere
ne' venduto, ne' adibito al suo uso normale salvo le  esigenze  della
dimostrazione, ne' utilizzato in qualsivoglia maniera sia in noleggio
o a pagamento per tutto il periodo di permanenza  nel  territorio  di
ammissione temporanea. 
   e)  l'utilizzazione  delle  merci  di  cui  ai   punti   1   e   2
dell'Appendice I non deve costituire un'attivita' a fine di lucro. 
   2.  Ciascuna  Parte  contraente  ha  diritto  di   non   concedere
l'ammissione temporanea ai contenitori alle piattaforme di scarico  o
agli  imballaggi  che  sono  stati  oggetto  di   un   acquisto,   di
un'operazione affitto-vendita, di un noleggio  o  analogo  contratto,
stipulato da una persona avente sede o residente  sul  territorio  di
detta Parte.