(Allegato I.7-art. 10)
                            Articolo 10. 
                    Studio di impatto ambientale. 
 
1. La  redazione  dello  studio  di  impatto  ambientale  (SIA)  deve
svilupparsi secondo gli indirizzi del documento "Environmental Impact
Assessments  of  Projects  -  Guidance  on  the  preparation  of  the
Environmental  Impact  Assessment  Report  (Directive  2011/92/EU  as
amended by 2014/52/EU)" redatto dalla Commissione europea  nel  2017.
Esso deve includere anche le fasi di approvvigionamento e  stoccaggio
di  materie  prime,  beni  strumentali  e  persone,  funzionali  alla
costruzione e manutenzione ordinaria dell'opera. 
2.  L'articolo  5,  paragrafo  1,  della  direttiva  2011/92/UE   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011,  stabilisce
i contenuti minimi che i proponenti  devono  includere  nello  studio
d'impatto  ambientale.   L'allegato   IV   alla   direttiva,   citato
all'articolo 5, paragrafo  1,  lettera  f),  della  stessa  direttiva
amplia tali disposizioni, come di seguito riportato: 
a) descrizione del progetto - Presentazione del  progetto  e  include
una descrizione della localizzazione del progetto, le caratteristiche
delle fasi di realizzazione e di esercizio, cosi' come le  stime  dei
residui previsti, delle emissioni e dei rifiuti prodotti  durante  le
fasi di costruzione e di esercizio (articolo 5, paragrafo  1  lettera
a) e allegato IV, punto 1); 
b) scenario di base - Descrizione dello stato attuale dell'ambiente e
della  probabile  evoluzione  in  caso  di  mancata  attuazione   del
progetto. Questo definisce la base per la successiva VIA e gli  Stati
membri garantiscono che le  informazioni  per  lo  scenario  di  base
detenute da qualsiasi autorita' siano rese disponibili al  Proponente
(allegato IV, punto 3); 
c)  fattori  ambientali  interessati  -   Descrizione   dei   fattori
ambientali interessati dal progetto, con particolare  riferimento  ai
cambiamenti climatici, alla biodiversita', alle risorse  naturali,  a
incidenti e calamita' (articolo 3, allegato IV, punti 4 e 8); 
d) effetti  sull'ambiente  -  Sezione  che  affronta  il  tema  degli
"effetti  significativi"  sull'  ambiente  e  dell'importanza   degli
effetti cumulativi (articolo 5, paragrafo 1, lettera  b)  e  allegato
IV, punto 5); 
e) valutazione delle alternative - Le alternative al progetto (di cui
al  DOCFAP)  devono  essere  descritte  e  confrontate  indicando  le
principali  ragioni  alla  base  dell'opzione  scelta  (articolo   5,
paragrafo 1, lettera d) e allegato IV, punto 2); 
f) misure di mitigazione e compensazione - Le  caratteristiche  o  le
misure previste per evitare, prevenire o ridurre,  e  compensare  gli
effetti negativi che dovrebbero altresi' essere considerate (articolo
5, paragrafo 1, lettera c) e allegato IV, punto 7); 
g) monitoraggio -  Le  misure  di  monitoraggio  proposte  dovrebbero
essere incluse nello studio d'impatto  ambientale  nel  caso  in  cui
siano  stati  identificati   effetti   significativi   negativi.   Il
monitoraggio  dovrebbe  essere  effettuato   durante   le   fasi   di
costruzione e di esercizio del Progetto (allegato IV, punto 7); 
h) sintesi non tecnica - Riassunto del contenuto dello SIA facilmente
accessibile,  presentato  in  un  linguaggio  non   tecnico,   quindi
comprensibile a chiunque, anche se privo di conoscenze  sull'ambiente
o sul progetto (articolo 5, paragrafo 1, lettera e)  e  allegato  IV,
punto 9). 
3. Per quanto non contrastante con  il  documento  della  Commissione
europea di cui al comma 1, si puo'  inoltre  fare  utile  riferimento
anche al documento "Valutazione d'Impatto Ambientale - Norme tecniche
per la redazione degli studi di impatto ambientale  (ex  articolo  22
del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.152)",  approvato  dal
Consiglio del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente nella
riunione ordinaria del 9 luglio 2019. 
4. In particolare,  occorre  che  lo  studio  di  impatto  ambientale
affronti i seguenti aspetti: 
a) l'installazione del cantiere e alla viabilita' di  accesso,  anche
provvisoria, finalizzato a evitare  il  pericolo  per  le  persone  e
l'ambiente e a contenere l'interferenza con il traffico locale; 
b) l'indicazione delle misure e delle  azioni  necessarie  a  evitare
qualunque forma di inquinamento del suolo, delle acque superficiali e
sotterranee, atmosferico, acustico e vibrazionale; 
c)  la  localizzazione  delle  cave  eventualmente  necessarie  e  la
valutazione sia del tipo e quantita' di materiali da  prelevare,  sia
delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale; 
d) l'indicazione delle modalita' di gestione delle terre e  rocce  da
scavo; 
e) l'individuazione delle misure e delle azioni atte a  contenere  la
produzione di rifiuti, la stima quantitativa  dei  rifiuti  prodotti,
l'operazione successiva a cui tali rifiuti saranno sottoposti; 
f) le modalita' di dismissione del cantiere e  del  ripristino  anche
ambientale dello stato dei luoghi; 
g) le modalita' di  trasporto  di  merci  e  persone,  funzionali  al
cantiere dell'opera; 
h)  la  stima  dei  costi  per  la  copertura  finanziaria   per   la
realizzazione  degli  interventi  di  conservazione,   protezione   e
restauro volti alla tutela e  alla  salvaguardia  del  patrimonio  di
interesse artistico, storico e archeologico, nonche' delle  opere  di
sistemazione esterna.