(Allegato I.7-art. 16)
                            Articolo 16. 
                    Calcolo sommario dei lavori. 
 
1. Il calcolo sommario dei lavori e' effettuato, in linea generale  e
in caso di appalto integrato, redigendo un computo metrico estimativo
di massima e utilizzando i prezzari di cui all'articolo 41, comma 13,
del codice. 
2. Nel caso di opere o lavori di importo inferiore  a  1  milione  di
euro, il costo presunto e' effettuato applicando alle quantita' delle
lavorazioni previste i  corrispondenti  prezzi  parametrici  o  costi
standardizzati, elaborati da soggetti pubblici  o  desunti  da  fonti
attendibili.