Art. 2098 
        Preclusioni all'esercizio dell'obiezione di coscienza 
 
  1. Il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare non e'
esercitabile da parte di coloro che: 
    a) risultino titolari di licenze o autorizzazioni  relative  alle
armi indicate negli articoli 28 e 30 del testo unico delle  leggi  di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18  giugno  1931,  n.
773, e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle  armi
e dei materiali esplodenti privi di attitudine a recare  offesa  alle
persone ovvero  non  dotati  di  significativa  capacita'  offensiva,
individuati  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  sentita   la
commissione consultiva centrale per il controllo delle  armi  di  cui
all'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110. A coloro che  sono
soggetti agli obblighi di leva che facciano richiesta di rilascio del
porto d'armi per fucile da caccia, il questore, prima di  concederlo,
fa presente che il conseguimento del rilascio  comporta  rinunzia  ad
esercitare il diritto di obiezione di coscienza; 
    b) abbiano  presentato  domanda  da  meno  di  due  anni  per  la
prestazione del servizio militare nelle Forze armate, nel Corpo della
Guardia di finanza, nella Polizia di  Stato,  nel  Corpo  di  Polizia
penitenziaria e nel Corpo forestale  dello  Stato,  o  per  qualunque
altro impiego che comporti l'uso delle armi; 
    c) siano  stati  condannati  con  sentenza  di  primo  grado  per
detenzione,  uso,  porto,  trasporto,  importazione  o   esportazione
abusivi di armi e materiali esplodenti; 
    d) siano stati condannati con sentenza di primo grado per delitti
non colposi commessi mediante violenza contro persone o  per  delitti
riguardanti  l'appartenenza  a  gruppi  eversivi  o  di  criminalita'
organizzata. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010,  n.
229 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Note all'art. 2098: 
             - Il testo degli articoli 28 e 30 del regio  decreto  18
          giugno 1931, n. 773 (Approvazione  del  testo  unico  delle
          leggi di pubblica  sicurezza),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 26 giugno 1931, n. 146, e' il seguente: 
             «Art. 28. - Oltre i casi preveduti  dal  codice  penale,
          sono proibite la fabbricazione, la raccolta, la  detenzione
          e la vendita, senza licenza del Ministro per l'interno,  di
          armi da guerra e di armi  ad  esse  analoghe,  nazionali  o
          straniere, o di parti di esse, di  munizioni,  di  uniformi
          militari o  di  altri  oggetti  destinati  all'armamento  e
          all'equipaggiamento di forze armate nazionali o  straniere.
          Con  la  licenza  di  fabbricazione  sono   consentite   le
          attivita' commerciali connesse e la riparazione delle  armi
          prodotte. 
             La licenza e' altresi' necessaria per  l'importazione  e
          l'esportazione delle  armi  da  fuoco  diverse  dalle  armi
          comuni da sparo non comprese nei  materiali  di  armamento,
          nonche'   per   la    fabbricazione,    l'importazione    e
          l'esportazione, la raccolta, la  detenzione  e  la  vendita
          degli  strumenti  di  autodifesa  specificamente  destinati
          all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonche' per la
          fabbricazione   e   la   detenzione   delle   tessere    di
          riconoscimento    e    degli    altri    contrassegni    di
          identificazione degli ufficiali e degli agenti di  pubblica
          sicurezza  e  di  polizia  giudiziaria,  fatte   salve   le
          produzioni dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. 
             Per il trasporto delle armi  stesse  nell'interno  dello
          Stato e' necessario darne avviso al Prefetto. 
             Il  contravventore  e'  punito,  qualora  il  fatto  non
          costituisca un piu' grave reato, con la reclusione da uno a
          tre anni e con la multa da euro cinquecento a euro 
          tremila.» 
             «Art. 30. - Agli effetti di questo testo unico, per armi
          si intendono: 
             1° le armi proprie, cioe' quelle da  sparo  e  tutte  le
          altre  la  cui  destinazione  naturale  e'  l'offesa   alla
          persona; 
             2° le bombe, qualsiasi macchina o  involucro  contenente
          materie esplodenti, ovvero i gas asfissianti o accecanti.». 
             - Il testo dell'articolo 6 della legge 18  aprile  1975,
          n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente  per  il
          controllo delle armi, delle munizioni e  degli  esplosivi),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1975,  n.
          105, e' il seguente: 
             «Art.  6  (Commissione  consultiva   centrale   per   il
          controllo delle armi). - E' istituita, presso il  Ministero
          dell'interno,  la  commissione  consultiva  centrale  delle
          armi. La commissione si compone di un  presidente,  di  due
          rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno della
          Polizia di Stato, di due del Ministero della difesa, di cui
          uno dell'Arma dei  carabinieri,  di  cinque  del  Ministero
          dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,  di  cui
          quattro   in   rappresentanza   dei    settori    economici
          interessati, su designazioni plurime delle associazioni  di
          categoria piu' rappresentative, di uno  del  Ministero  del
          commercio con l'estero, di due del Ministero delle finanze,
          di cui uno della direzione generale delle dogane e  l'altro
          del Corpo della guardia  di  finanza,  di  tre  esperti  in
          materia  balistica  e  di  un  esperto  in  armi   antiche,
          artistiche, rare o comunque di importanza storica. 
             Le  mansioni  di  segretario  sono  esercitate   da   un
          funzionario  della  direzione   generale   della   pubblica
          sicurezza. 
             Il presidente e  i  componenti  della  commissione  sono
          nominati con decreto del Ministro per l'interno, durano  in
          carica cinque  anni  e  possono  essere  riconfermati.  Per
          ciascun componente effettivo e' nominato un supplente. 
             In caso di assenza o di impedimento del  presidente,  ne
          esercita le funzioni il  componente  effettivo  annualmente
          delegato  dal  presidente;  in  caso  di   assenza   o   di
          impedimento dei componenti effettivi, ne fanno  le  veci  i
          supplenti. 
             La  commissione  esprime   parere   obbligatorio   sulla
          catalogazione delle armi prodotte o importate nello  Stato,
          accertando   che   le   stesse,   anche   per    le    loro
          caratteristiche, non rientrino nelle categorie  contemplate
          nel precedente articolo 1, nonche' su tutte le questioni di
          carattere generale e normativo relative alle  armi  e  alle
          misure di sicurezza per quanto concerne  la  fabbricazione,
          la riparazione, il deposito,  la  custodia,  il  commercio,
          l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la raccolta,
          la collezione, il trasporto e l'uso delle armi.».