Art. 2101
         Liste degli obiettori di coscienza e liste di leva

1.  Il  Ministro  della  difesa trasmette tempestivamente all'Ufficio
nazionale  per  il  servizio  civile l'elenco di tutti gli obiettori.
Ove,  occorra,  le  modalita' di redazione e trasmissione dell'elenco
sono specificate con il regolamento.
2.  I  nominativi  degli  obiettori  vengono inseriti nella lista del
servizio  civile  nazionale;  tale  inserimento viene contestualmente
annotato  nelle  liste  originarie  per  l'arruolamento di terra o di
mare.
3.  La  lista  degli  obiettori  di  coscienza  puo'  prevedere  piu'
contingenti annui per la chiamata al servizio.