Art. 2101 Liste degli obiettori di coscienza e liste di leva 1. Il Ministro della difesa trasmette tempestivamente all'Ufficio nazionale per il servizio civile l'elenco di tutti gli obiettori. Ove, occorra, le modalita' di redazione e trasmissione dell'elenco sono specificate con il regolamento. 2. I nominativi degli obiettori vengono inseriti nella lista del servizio civile nazionale; tale inserimento viene contestualmente annotato nelle liste originarie per l'arruolamento di terra o di mare. 3. La lista degli obiettori di coscienza puo' prevedere piu' contingenti annui per la chiamata al servizio.