Art. 2102
               Dispense e invii in missioni umanitarie

1. Ferme restando le cause di dispensa dal servizio militare indicate
nel  titolo  II  del  presente  libro, qualora ricorrano eccedenze di
obiettori   da  avviare  al  servizio  rispetto  alle  disponibilita'
finanziarie  del  Fondo  nazionale per il servizio civile e fino alla
eliminazione di tali eccedenze, possono essere dispensati o collocati
in  licenza  illimitata  senza  assegni,  in  attesa  di congedo, gli
obiettori  che  si  trovino,  in ordine di importanza decrescente, in
almeno una delle seguenti condizioni:
a)   difficolta'   economiche   o  familiari  ovvero  responsabilita'
lavorative o di conduzione d'impresa o assistenziali;
b)  svolgimento  di  attivita' scientifica, artistica, culturale, con
acquisizione   di   particolari   meriti   in   campo   nazionale   o
internazionale;
c)  minore  indice  di  idoneita'  somatico  -  funzionale  o psico -
attitudinale attribuito in sede di visita di leva, anche tenuto conto
dell'area  vocazionale  e del settore di impiego, qualora costituisca
impedimento   all'espletamento  del  servizio  o  ne  pregiudichi  la
funzionalita';
d) indisponibilita' all'impiego degli obiettori di coscienza da parte
degli  enti convenzionati nell'ambito della regione di residenza o in
quella  indicata  nella  domanda,  entro  il termine di chiamata alle
armi.
2.  In  ogni  caso,  e'  fatto  obbligo  all'Ufficio nazionale per il
servizio  civile  di  ridurre  le  eccedenze  di cui al comma 1 anche
qualora  nessun  obiettore versi in alcuna delle condizioni indicate,
fino  a  concorrenza  delle  risorse  disponibili. Relativamente alle
condizioni  previste  dalle  lettere  c)  e d) del comma 1, lo stesso
Ufficio puo' adottare i provvedimenti di competenza anche d'ufficio.
3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri sono
determinati  l'entita'  della  consistenza massima degli obiettori in
servizio,  nei  limiti  delle  disponibilita'  finanziarie  del Fondo
nazionale  per  il  servizio  civile,  gli  aspetti applicativi delle
condizioni  di  cui  al  comma 1, nonche' le forme di collocamento in
licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo.
4.  Gli  obiettori  di  coscienza in servizio o in attesa di chiamata
possono  essere  collocati,  a  domanda  ovvero d'ufficio, in licenza
illimitata  senza  assegni  in  attesa  di  congedo  o dispensati dal
servizio,  secondo  quanto previsto dai commi 1, 2 e 3. Le domande di
dispensa  e di invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di
congedo  possono  essere presentate rispettivamente entro e non oltre
il   giorno  che  precede  l'assunzione  del  servizio  e  nel  corso
dell'espletamento del servizio medesimo.
5.  L'assegnazione  dell'obiettore  al servizio civile avviene, fatte
salve  le esigenze del servizio e compatibilmente con le possibilita'
di  impiego, entro l'area vocazionale ed il settore di impiego da lui
indicati, nell'ambito della regione di residenza o di quella indicata
nella  domanda  e  tenendo  conto  delle richieste degli enti e delle
organizzazioni presso cui il servizio civile va prestato.
6.  Il  servizio  civile  ha  una  durata  pari a quella del servizio
militare di leva e comprende un periodo di formazione e un periodo di
attivita'  operativa.  Il  periodo  di formazione dovra' prevedere un
periodo  di formazione civica e di addestramento generale al servizio
civile differenziato secondo il tipo d'impiego, destinato a tutti gli
obiettori ammessi a quel servizio. Per l'espletamento del servizio in
determinati   settori   ove   si  ravvisino  specifiche  esigenze  di
formazione,  le convenzioni disciplinano i casi nei quali puo' essere
previsto  un  periodo  di  addestramento  aggiuntivo  presso l'ente o
l'organizzazione in cui verra' prestata l'attivita' operativa.
7.  L'obiettore  puo' essere destinato al servizio civile in un altro
Paese, su sua domanda o, ove necessario, di ufficio, secondo le norme
ivi  vigenti,  salvo che per la durata, sulla base di apposite intese
bilaterali.  L'Ufficio  nazionale  per  il  servizio civile determina
annualmente il contingente di servizio civile da svolgere all'estero.
8.  Il  servizio civile puo' essere svolto anche secondo le modalita'
previste,  per i volontari in servizio civile, dagli articoli da 31 a
35  della  legge  26  febbraio  1987, n. 49, per la cooperazione allo
sviluppo.
9.  L'obiettore che ne faccia richiesta puo' essere inviato fuori dal
territorio  nazionale  dall'ente  presso  cui presta servizio, per un
periodo  concordato  con  l'ente  stesso,  per partecipare a missioni
umanitarie direttamente gestite dall'ente medesimo.
10.  E'  facolta'  dell'Ufficio  nazionale  per  il  servizio  civile
disporre  l'impiego  di obiettori di coscienza in missioni umanitarie
nelle  quali sia impegnato personale italiano, d'ufficio o su domanda
dell'obiettore.  A  tale fine gli obiettori di coscienza, selezionati
in  base  alle  loro  attitudini vocazionali, vengono trasferiti alle
dipendenze dell'ente o organizzazione che gestisce la missione.
11.  Nel  presentare domanda per partecipare alle missioni umanitarie
fuori  dal  territorio  nazionale di cui ai commi 9 e 10, l'obiettore
indica  la  specifica  missione umanitaria richiesta, nonche' l'ente,
ovvero  la  organizzazione  non  governativa,  ovvero l'Agenzia delle
Nazioni  Unite  che  ne  sono  responsabili. L'accoglimento ovvero la
reiezione  della  domanda sono comunicati all'obiettore, con relativa
motivazione,  entro  un  mese. La mancata risposta entro tale termine
comporta accoglimento della domanda.
12.  Nei  casi  di  cui  ai  commi 9 e 10, gli obiettori di coscienza
devono  comunque  essere  utilizzati  per  servizi non armati, non di
supporto  a  missioni militari, e posti sotto il comando di autorita'
civili.
13. L'obiettore che presta servizio civile all'estero per partecipare
alle  missioni  umanitarie di cui ai commi 8, 9 e 10 puo' chiedere il
prolungamento del servizio civile per un periodo massimo di un anno.
 
          Nota all'art. 2102:
             -  Il  testo degli artt. 31, 32, 33, 34 e 35 della legge
          26   febbraio   1987,   n.   49   (Nuova  disciplina  della
          cooperazione  dell'Italia  con i Paesi in via di sviluppo),
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale del 28 febbraio 1987, n. 49, e' il seguente:
             «Art.  31  (Volontari  in  servizio  civile).  - 1. Agli
          effetti  della presente legge sono considerati volontari in
          servizio  civile  i  cittadini italiani maggiorenni che, in
          possesso   delle   conoscenze  tecniche  e  delle  qualita'
          personali necessarie per rispondere alle esigenze dei Paesi
          interessati,  nonche' di adeguata formazione e di idoneita'
          psicofisica,  prescindendo da fini di lucro e nella ricerca
          prioritaria dei valori di solidarieta' e della cooperazione
          internazionale,   abbiano   stipulato   un   contratto   di
          cooperazione  della durata di almeno due anni registrato ai
          sensi  del  comma  5,  con  il  quale  si siano impegnati a
          svolgere  attivita'  di lavoro autonomo di cooperazione nei
          Paesi  in via di sviluppo nell'ambito di programmi previsti
          dall'articolo 29.
             2.  Il  contratto  di  cooperazione  deve  prevedere  il
          programma   di   cooperazione   nel   quale   si  inserisce
          l'attivita'  di  volontariato e il trattamento economico. I
          contenuti  di  tale  contratto  sono  definiti dal comitato
          direzionale  sentito  il  parere  della  Commissione per le
          organizzazioni  non  governative.  I  volontari in servizio
          civile  con  contratto di cooperazione registrato presso la
          Direzione  generale  per  la  cooperazione  allo  sviluppo,
          esclusi  quelli  in  aspettativa ai sensi dell'articolo 33,
          comma  1,  lettera  a),  sono  iscritti  a  loro  cura alle
          assicurazioni  per  invalidita', vecchiaia e superstiti dei
          lavoratori  dipendenti,  nonche'  all'assicurazione  per le
          malattie,  limitatamente  alle prestazioni sanitarie, ferma
          rimanendo  la  natura autonoma del rapporto e l'inesistenza
          di  obblighi  contributivi  a carico diretto dei volontari.
          Termini  e  modalita' del versamento dei contributi saranno
          definiti  dal  regolamento  di  esecuzione  della  presente
          legge,  anche  in  deroga  alle  disposizioni  previste  in
          materia  per le predette assicurazioni. 2-bis. I contributi
          previdenziali  e  assistenziali  di  cui  al  comma  2, gli
          importi    dei   quali   sono   commisurati   ai   compensi
          convenzionali     determinati    con    apposito    decreto
          interministeriale,  sono posti integralmente a carico della
          Direzione  generale  per  la  cooperazione allo sviluppo la
          quale  provvede  direttamente  all'accredito dei contributi
          presso  il  fondo  pensioni  dei  lavoratori  dipendenti. I
          volontari   ed   i  loro  familiari  a  carico  sono  anche
          assicurati  contro  i rischi di infortuni, morte e malattia
          con  polizza  a  loro  favore. La Direzione generale per la
          cooperazione  allo sviluppo provvede al pagamento dei premi
          per   massimali  che  sono  determinati  con  delibera  del
          comitato  direzionale  su proposta della Commissione per le
          organizzazioni   non   governative.   Per  i  volontari  in
          aspettativa ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera a),
          il  trattamento  previdenziale  ed  assistenziale  rimane a
          carico  delle  amministrazioni di appartenenza per la parte
          di loro competenza, mentre la parte a carico del lavoratore
          e'  rimborsata dalla Direzione generale per la cooperazione
          allo sviluppo alle stesse amministrazioni.
             3.  Il  Comitato  direzionale,  sentito  il parere della
          Commissione   per   le   organizzazioni   non  governative,
          stabilisce  ed aggiorna annualmente i criteri di congruita'
          per  il  trattamento  economico  di cui al comma 2, tenendo
          conto anche del caso di volontari con precedente esperienza
          che   siano  chiamati  a  svolgere  funzioni  di  rilevante
          responsabilita'.
             4.  E' parte integrante del contratto di cooperazione un
          periodo  all'inizio del servizio, non superiore a tre mesi,
          da destinarsi alla formazione.
             5.  La  qualifica  di  volontario  in servizio civile e'
          attribuita  con  la  registrazione  del contratto di cui al
          comma  1,  presso la Direzione generale per la cooperazione
          allo  sviluppo.  A  tal  fine  la  Direzione  generale deve
          verificare la conformita' del contratto con quanto previsto
          ai commi 2 e 3, nonche' la sussistenza dei requisiti di cui
          al comma 1.
             6.  Copia  del  contratto  registrato e' trasmessa dalla
          Direzione  generale  per la cooperazione allo sviluppo alla
          rappresentanza  italiana  competente per territorio ai fini
          previsti dall'articolo 34.
             Art.    32    (Cooperanti   delle   organizzazioni   non
          governative). - 1. Le organizzazioni non governative idonee
          possono   inoltre   impiegare   nell'ambito  dei  programmi
          riconosciuti  conformi alle finalita' della presente legge,
          ove  previsto  nei programmi stessi, con oneri a carico dei
          pertinenti    capitoli    all'apposita   rubrica   di   cui
          all'articolo  14,  comma  1, lettera a), cittadini italiani
          maggiorenni   in   possesso   delle   conoscenze  tecniche,
          dell'esperienza  professionale  e  delle qualita' personali
          necessarie,  che si siano impegnati a svolgere attivita' di
          lavoro  autonomo  nei  Paesi  in  via  di  sviluppo  con un
          contratto  di cooperazione, di durata inferiore a due anni,
          per  l'espletamento di compiti di rilevante responsabilita'
          tecnica  gestionale  e  organizzativa.  Il contratto di cui
          sopra  deve  essere  conforme  ai  contenuti  che  verranno
          definiti  dal Comitato direzionale, sentito il parere della
          Commissione di cui all'articolo 8, comma 10.
             2.  La  Direzione  generale  per  la  cooperazione  allo
          sviluppo, verificata tale conformita' nonche' la congruita'
          con  il  programma  di  cooperazione, registra il contratto
          attribuendo in tal modo la qualifica di cooperante ai sensi
          della presente legge. I cooperanti dipendenti dallo Stato o
          da   enti   pubblici   hanno  diritto  al  collocamento  in
          aspettativa  senza  assegni  per la durata del contratto di
          cooperazione.
             2-bis.   I  cooperanti  in  servizio  con  contratto  di
          cooperazione registrato presso la Direzione generale per la
          cooperazione  allo  sviluppo possono iscriversi a loro cura
          alle  assicurazioni per invalidita', vecchiaia e superstiti
          dei lavoratori dipendenti, nonche' all'assicurazione per le
          malattie,  limitatamente  alle prestazioni sanitarie, ferma
          rimanendo  la  natura autonoma del rapporto e l'inesistenza
          di  obblighi  contributivi a carico diretto dei cooperanti.
          Termini  e  modalita' del versamento dei contributi saranno
          definiti  dal  regolamento  di  esecuzione  della  presente
          legge,  anche  in  deroga  alle  disposizioni  previste  in
          materia  per  le  predette assicurazioni. I contributi sono
          commisurati  ai  compensi convenzionali da determinarsi con
          apposito decreto interministeriale.
             2-ter.  I contributi previdenziali e assistenziali per i
          cooperanti  che  si  iscrivono alle assicurazioni di cui al
          comma   2-bis  sono  posti  integralmente  a  carico  della
          Direzione  generale  per  la  cooperazione e lo sviluppo. I
          cooperanti   ed  i  loro  familiari  a  carico  sono  anche
          assicurati  contro  i rischi di infortuni, morte e malattia
          con  polizza  a  loro  favore. La Direzione generale per la
          cooperazione  allo sviluppo provvede al pagamento dei premi
          per   massimali  che  sono  determinati  con  delibera  del
          comitato  direzionale  su proposta della Commissione per le
          organizzazioni non governative.
             2-quater.  I  cooperanti hanno diritto al riconoscimento
          del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo ai sensi
          dell'articolo 20.
             3.  Copia  del  contratto  registrato e' trasmessa dalla
          Direzione  generale  per la cooperazione allo sviluppo alla
          rappresentanza  italiana  competente per territorio ai fini
          previsti dall'articolo 34.
             Art.  33  (Diritti  dei volontari). - 1. Coloro ai quali
          sia  riconosciuta  con  la  registrazione  la  qualifica di
          volontari  in servizio hanno diritto: a) al collocamento in
          aspettativa  senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di
          ruolo  da  amministrazioni  statali o da enti pubblici, nei
          limiti    di    appositi    contingenti,   da   determinare
          periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  di concerto con i Ministri degli affari esteri e
          del tesoro. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa e'
          computato  per  intero  ai  fini  della  progressione della
          carriera,  della  attribuzione  degli  aumenti periodici di
          stipendio  e del trattamento di quiescenza e previdenza. Il
          diritto di collocamento in aspettativa senza assegni spetta
          anche  al  dipendente  il  cui  coniuge  sia in servizio di
          cooperazione  come  volontario;  b)  al  riconoscimento del
          servizio  prestato  nei  Paesi  in via di sviluppo; c) alla
          conservazione  del  proprio  posto  di  lavoro,  secondo le
          disposizioni del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303 , e
          successive   norme   integrative,  relative  ai  lavoratori
          chiamati  alle  armi  per  il  servizio  di  leva,  qualora
          beneficino  del rinvio del servizio militare ai sensi della
          presente legge.
             2.  Alle imprese private che concederanno ai volontari e
          cooperanti   da   esse   dipendenti   il   collocamento  in
          aspettativa  senza  assegni  e'  data  la  possibilita'  di
          assumere   personale  sostitutivo  con  contratto  a  tempo
          determinato.
             Art.  34 (Doveri dei volontari e dei cooperanti). - 1. I
          volontari  in  servizio civile e i cooperanti con contratto
          di  breve durata per i periodi di servizio svolti nei Paesi
          in  via  di  sviluppo sono soggetti alla vigilanza del Capo
          della rappresentanza italiana competente per territorio, al
          quale comunicano l'inizio e la fine della loro attivita' di
          cooperazione.
             2.  Essi  devono  assolvere  alle  proprie  mansioni con
          diligenza  in  modo  conforme  alla  dignita'  del  proprio
          compito.  In  nessun  caso essi possono essere impiegati in
          operazioni di polizia o di carattere militare.
             3.  I volontari ed i cooperanti non possono intrattenere
          con  le  organizzazioni  non governative rapporti di lavoro
          subordinato  per l'esercizio di qualsivoglia mansione. Ogni
          contratto di lavoro subordinato eventualmente stipulato dal
          volontario  o  dal  cooperante,  anche  tacitamente, con le
          organizzazioni   non   governative   e'   nullo   ai  sensi
          dell'articolo   1343   del   codice   civile.  In  caso  di
          inosservanza  di  quanto disposto nel comma 1 o del divieto
          di  cui  al presente comma, o di grave mancanza - accertata
          nelle  debite  forme  -  ai  doveri  di  cui al comma 2, il
          contratto di cooperazione, di cui agli articoli 31 o 32, e'
          risolto  con effetto immediato e i volontari o i cooperanti
          decadono dai diritti previsti dalla presente legge.
             4. Il Ministro degli affari esteri puo' inoltre disporre
          il  rimpatrio  dei  volontari  e  dei cooperanti: a) quando
          amministrazioni,  istituti,  enti  od organismi per i quali
          prestano  la  loro opera in un determinato Paese cessino la
          propria  attivita',  o la riducano tanto da non essere piu'
          in  grado  di  servirsi  della  loro  opera;  b)  quando le
          condizioni  del  Paese  nelle  quali  essi prestano la loro
          opera mutino in modo da impedire la prosecuzione della loro
          attivita' o il regolare svolgimento di essa.
             5.   Gli   organismi   non  governativi  idonei  possono
          risolvere  anticipatamente  i  contratti  di cooperazione e
          disporre  il  rimpatrio  del  volontario  o  del cooperante
          interessato, in caso di grave inadempienza degli impegni da
          questo assunti, previa comunicazione delle motivazioni alla
          direzione  generale  per  la  cooperazione  allo sviluppo e
          autorizzazione di questa ultima.
             Art.  35  (Servizio militare: rinvio e dispensa). - 1. I
          volontari in servizio civile, che prestino la loro opera ai
          sensi  dell'articolo  31  in Paesi in via di sviluppo e che
          debbano ancora effettuare il servizio militare obbligatorio
          di  leva, possono, in tempo di pace, chiederne il rinvio al
          Ministero   della   difesa,   il  quale  e'  autorizzato  a
          concederlo   per  la  durata  del  servizio  all'estero,  a
          condizione  che  il  richiedente  sia  sottoposto  a visita
          medica ed arruolato.
             2.  Al termine di un biennio di effettivo e continuativo
          servizio  nei  Paesi  suindicati,  i  volontari che abbiano
          ottenuto  il  rinvio del servizio militare hanno diritto ad
          ottenere  in  tempo  di  pace  la  definitiva  dispensa dal
          Ministero della difesa.
             3. Le condizioni di ammissione ai rinvii e alla dispensa
          definitiva  sono  stabilite  con decreto del Ministro della
          difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri.
             4.   Nel   caso   in   cui  un  volontario,  pur  avendo
          tempestivamente  iniziato  il servizio all'estero cui si e'
          impegnato,  non  raggiunga  il  compimento di un biennio di
          servizio, decade dal beneficio della dispensa. Tuttavia, se
          l'interruzione  avviene  per  i  motivi  di  cui al comma 4
          dell'articolo  34  o  per documentati motivi di salute o di
          forza  maggiore,  il tempo trascorso in posizione di rinvio
          nel Paese di destinazione e' proporzionalmente computato ai
          fini della ferma militare obbligatoria.».