Art. 2103 
       Assistenza sanitaria, tutela previdenziale e del lavoro 
 
  1. Coloro che prestano servizio civile godono degli stessi diritti,
anche ai fini previdenziali e amministrativi, di coloro che  prestano
il servizio militare di  leva  in  tempo  di  guerra  o  grave  crisi
internazionale. Essi hanno diritto al medesimo trattamento  economico
dei militari di leva con esclusione dei benefici volti  a  compensare
la condizione militare. 
  2. Il periodo di servizio civile e' riconosciuto  valido,  a  tutti
gli effetti, per l'inquadramento economico e  per  la  determinazione
dell'anzianita' lavorativa ai fini del trattamento previdenziale  del
settore pubblico e privato, nei limiti e  con  le  modalita'  con  le
quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva. 
  3.  Il  periodo  di  servizio  civile  effettivamente  prestato  e'
valutato nei  pubblici  concorsi  con  lo  stesso  punteggio  che  le
commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi  prestati  negli
impieghi civili presso enti pubblici. Ai fini  dell'ammissibilita'  e
della valutazione dei titoli nei  concorsi  banditi  dalle  pubbliche
amministrazioni e' da considerarsi a tutti gli effetti il periodo  di
tempo trascorso nel  servizio  civile  in  pendenza  di  rapporto  di
lavoro. 
  4. L'assistenza sanitaria  e'  assicurata  dal  Servizio  sanitario
nazionale.  In  caso  di  servizio  civile  nell'ambito  di  missioni
umanitarie all'estero,  qualora  la  missione  preveda  l'impiego  di
reparti delle Forze armate, l'assistenza sanitaria e' assicurata  dal
Servizio di sanita' militare. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010,  n.
229 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.