Art. 2106 Incompatibilita' 1. L'obiettore che presta servizio civile non puo' assumere impieghi pubblici e privati, iniziare attivita' professionali, ne' iscriversi a corsi o a tirocini propedeutici ad attivita' professionali che impediscano il normale espletamento del servizio. 2. Colui che viola il divieto di cui al comma 1 e' trasferito in altra sede presso altra regione geograficamente non contigua, anche nell'espletamento di altri compiti. In caso di recidiva, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 2110, comma 1. 3. A colui che si trova gia' nell'esercizio delle attivita' e delle funzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni valevoli per coloro che sono chiamati al servizio militare. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.