Art. 2106 
                          Incompatibilita' 
 
  1.  L'obiettore  che  presta  servizio  civile  non  puo'  assumere
impieghi pubblici e privati, iniziare  attivita'  professionali,  ne'
iscriversi  a  corsi  o  a   tirocini   propedeutici   ad   attivita'
professionali che impediscano il normale espletamento del servizio. 
  2. Colui che viola il divieto di cui al comma 1  e'  trasferito  in
altra sede presso altra regione geograficamente non  contigua,  anche
nell'espletamento di altri compiti. In caso di recidiva, si applicano
le sanzioni di cui all'articolo 2110, comma 1. 
  3. A colui che si trova gia' nell'esercizio delle attivita' e delle
funzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni valevoli per
coloro che sono chiamati al servizio militare. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010,  n.
229 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.