Art. 2111 
Decadenza dal servizio civile e rinuncia allo status di obiettore  di
                              coscienza 
 
  1. L'obiettore ammesso al servizio civile  decade  dal  diritto  di
prestarlo o di portarlo a compimento  quando  sopravvengano  o  siano
accertate le condizioni ostative indicate all'articolo 2098. 
  2. Nelle ipotesi di  cui  al  comma  1,  l'obiettore  e'  tenuto  a
prestare servizio militare, per la durata prevista per  quest'ultimo,
se la decadenza interviene prima dell'inizio del servizio  civile,  e
per un periodo corrispondente al servizio  civile  non  prestato,  in
ogni caso non superiore alla  durata  della  leva,  se  la  decadenza
interviene durante lo svolgimento di questo. 
  3.  La  decadenza  e'  disposta  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei  Ministri  su  accertamento  e  richiesta  dell'Ufficio
nazionale per il servizio civile. 
  4. In caso di richiamo per  mobilitazione  di  coloro  che  abbiano
prestato il servizio militare di leva, a tale richiamo sono  soggetti
anche coloro che abbiano prestato servizio  civile  quando  per  essi
siano sopravvenute le condizioni ostative previste dall'articolo 2098
ovvero quando essi abbiano rinunziato allo  status  di  obiettore  di
coscienza ai sensi dell'articolo 636, comma 3. 
  5. Allo  stesso  richiamo  sono  soggetti  coloro  che,  dopo  aver
prestato  servizio  civile,   abbiano   fabbricato   in   proprio   o
commerciato, anche a mezzo di rappresentante, le armi e le  munizioni
richiamate all'articolo 2098, comma  1,  lettera  a),  e  quelli  che
abbiano ricoperto incarichi direttivi presso  enti  o  organizzazioni
che  siano  direttamente  finalizzati  alla  progettazione   e   alla
costruzione di armi e sistemi di armi. 
  6. A coloro che sono stati ammessi a prestare  servizio  civile  e'
vietato detenere ed usare le armi di cui all'articolo 2098, comma  1,
lettera a), nonche' assumere ruoli imprenditoriali o direttivi  nella
fabbricazione e commercializzazione, anche a mezzo di rappresentanti,
delle predette armi, delle munizioni e dei  materiali  esplodenti.  I
trasgressori sono puniti, qualora il fatto non costituisca piu' grave
reato, con le pene previste dal testo unico delle leggi  di  pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,  n.  773,  per
detenzione abusiva di armi  e  munizioni  e,  inoltre,  decadono  dai
benefici  previsti  dal  presente  titolo.  E'  fatto  divieto   alle
autorita' di pubblica sicurezza  di  rilasciare  o  di  rinnovare  ai
medesimi  qualsiasi  autorizzazione  relativa   all'esercizio   delle
attivita' di cui al presente comma. 
  7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano a coloro  che
abbiano rinunziato allo status di obiettore  di  coscienza  ai  sensi
dell'articolo 636, comma 3. 
  8. A coloro che sono stati  ammessi  a  prestare  servizio  civile,
relativamente ai concorsi per l'arruolamento  e  alla  rinuncia  allo
status di obiettori di coscienza, si applica l'articolo 636. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010,  n.
229 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Nota all'art. 2111: 
             - Per il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si vedano
          le note all'articolo 2098.