Art. 2116
          Clausola di salvaguardia in materia di competenze

1. Le disposizioni del presente codice e del regolamento non innovano
le  competenze,  le  funzioni  e le attribuzioni dell'Amministrazione
della  difesa,  delle  Forze  armate,  delle Forze di polizia e delle
altre  Amministrazioni comunque interessate, previste dalla normativa
vigente alla data della loro entrata in vigore.