Art. 2118
       Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

1.  Al  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 21, comma 2, e' sostituito dal seguente:
<<Art.  21  (Ordinamento)  -  2.  L'articolazione  del  Ministero  e'
definita dall'articolo 16 del codice dell'ordinamento militare.>>;
b) l'articolo 22 e' sostituito dal seguente:
<<Art.  22  (Agenzia  industrie  difesa) - 1. I compiti e le funzioni
dell'Agenzia  industrie  difesa  sono  definiti  dall'articolo 48 del
codice dell'ordinamento militare.>>
 
          Nota all'art. 2118:
             - Per il testo dell' articolo 21 del decreto legislativo
          30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle premesse.