Art. 2118 Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 21, comma 2, e' sostituito dal seguente: <<Art. 21 (Ordinamento) - 2. L'articolazione del Ministero e' definita dall'articolo 16 del codice dell'ordinamento militare.>>; b) l'articolo 22 e' sostituito dal seguente: <<Art. 22 (Agenzia industrie difesa) - 1. I compiti e le funzioni dell'Agenzia industrie difesa sono definiti dall'articolo 48 del codice dell'ordinamento militare.>>
Nota all'art. 2118: - Per il testo dell' articolo 21 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle premesse.