Art. 2121
Modifiche  al  regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303 - codice penale
                          militare di pace

1.  Al  codice  penale  militare  di  pace sono apportate le seguenti
modifiche:
a) l'articolo 273 e' sostituito dal seguente:
<<Art.  273  (Reati  commessi all'estero o in corso di navigazione) -
Per  i  reati commessi all'estero e' competente il Tribunale militare
di Roma.
La  cognizione  dei reati commessi in corso di navigazione, su navi o
aeromobili  militari,  e'  di  competenza  del Tribunale militare del
luogo   di   stanza   dell'unita'   militare  alla  quale  appartiene
l'imputato>>;
b) l'articolo 409 e' sostituito dal seguente:
<<Art.  409  (Tribunale  e Ufficio militare di sorveglianza) - Per le
funzioni  e  i  provvedimenti del Tribunale militare di sorveglianza,
del  presidente e dell'Ufficio militare di sorveglianza, si applicano
le  disposizioni del presente codice e, in quanto compatibili, quelle
dell'ordinamento penitenziario comune.
La  pena  della  reclusione  militare  e'  espiata negli stabilimenti
militari   di   pena,   secondo  le  modalita'  previste  dal  codice
dell'ordinamento  militare;  il  magistrato  militare di sorveglianza
esercita   la   vigilanza  sull'osservanza  delle  relative  norme  e
sull'esecuzione della pena militare detentiva>>;
c) dopo l'articolo 261-bis sono inseriti i seguenti:
<<Art.  261-ter (Ricorso per Cassazione) - Contro i provvedimenti dei
giudici  militari  e' ammesso ricorso per Cassazione secondo le norme
del codice di procedura penale>>;
<<Art. 261-quater (Giudizio davanti alla Corte militare di Appello)
Il giudizio d'appello, compreso quello sulla riabilitazione militare,
e'  regolato  dalle  norme  del  codice  di  procedura  penale; sulla
impugnazione  dei provvedimenti del giudice per l'udienza preliminare
decide la Corte militare di appello, in camera di consiglio>>.
 
          Nota all'art. 2121:
             -  Il  regio  decreto  20  febbraio 1941, n. 303 (Codici
          penali  militari  di  pace  e di guerra), e' pubblicato nel
          supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 6 maggio
          1941, n. 107.