Art. 2125
Norma  di salvaguardia in materia di compiti d'istituto dell'Arma dei
                             carabinieri

1.  L'articolo  16 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, e'
sostituito dal seguente:
<<Art. 16. Speciali compiti d'istituto.
L'Arma  dei carabinieri, oltre ai compiti individuati nell'articolo 3
e ai compiti stabiliti dal codice dell'ordinamento militare, assolve,
nel  rispetto  delle  dipendenze  funzionali  previste dalle relative
discipline di settore, anche quelli connessi con:
a)  i  servizi  di  ordine  pubblico  e soccorso in caso di pubbliche
calamita';
b) la tutela dell'ambiente;
c) la tutela del patrimonio culturale;
d) la tutela del lavoro;
e)  l'osservanza  delle  norme comunitarie e alimentari, ai sensi del
decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e relativo regolamento;
f) la repressione del falso nummario;
g) le esigenze del Ministero degli affari esteri;
h)  le  esigenze  della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 830 del
codice dell'ordinamento militare ;
i) la tutela della salute;
l)  l'espletamento  e  il  coordinamento  delle  attivita' d'indagine
specialistiche, tecniche o scientifiche.>>.
 
          Nota all'art. 2125:
             - Il decreto legislativo 5 ottobre 200, n. 297 (Norme in
          materia  di  riordino  dell'Arma  dei  carabinieri, a norma
          dell'articolo  1  della  L.  31  marzo  2000,  n.  78),  e'
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale del 23 ottobre 2000, n. 248.