Art. 2126 
      Modifiche al decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261 
 
1. L'articolo 3 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261,  e'
sostituito dal seguente: 
<<Art. 3 (Applicazione) - 1. Il Ministero  della  salute,  il  Centro
nazionale sangue, le regioni e le province autonome di  Trento  e  di
Bolzano, nell'ambito delle  rispettive  competenze,  e  il  Ministero
della difesa per il servizio trasfusionale di  cui  all'articolo  205
del codice dell'ordinamento militare, sono le autorita' responsabili 
del rispetto dei requisiti di cui al presente decreto.>> 
 
          Nota all'art. 2126:
             -  Il  decreto  legislativo  20  dicembre  2007,  n. 261
          (Revisione  del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191,
          recante   attuazione   della   direttiva   2002/98/CE   che
          stabilisce   norme  di  qualita'  e  di  sicurezza  per  la
          raccolta,  il controllo, la lavorazione, la conservazione e
          la  distribuzione  del sangue umano e dei suoi componenti),
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2008,
          n. 19.