Art. 2128
       Modifica al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e' aggiunto il seguente:
<<10-bis.   Resta  ferma,  per  le  strade  e  veicoli  militari,  la
disciplina   specificamente   prevista  dal  codice  dell'ordinamento
militare>>.
 
          Nota all'art. 2128:
             -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  2  del  decreto
          legislativo  30  aprile  1992,  n.  285 (Nuovo codice della
          strada), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale  del  18 maggio 1992, n. 114, come modificato dal
          presente decreto:
             «Art.  2 (Definizione e classificazione delle strade). -
          1.  Ai  fini  dell'applicazione  delle  norme  del presente
          codice   si  definisce  «strada»  l'area  ad  uso  pubblico
          destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli
          animali.
             2.  Le  strade  sono  classificate,  riguardo  alle loro
          caratteristiche  costruttive,  tecniche  e  funzionali, nei
          seguenti tipi:
              A - Autostrade;
              B - Strade extraurbane principali;
              C - Strade extraurbane secondarie;
              D - Strade urbane di scorrimento;
              E - Strade urbane di quartiere;
              F - Strade locali;
              F-bis. Itinerari ciclopedonali.
             3.  Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti
          caratteristiche minime:
              A   -   Autostrada:   strada  extraurbana  o  urbana  a
          carreggiate   indipendenti  o  separate  da  spartitraffico
          invalicabile,  ciascuna  con  almeno  due corsie di marcia,
          eventuale  banchina  pavimentata  a  sinistra  e  corsia di
          emergenza   o  banchina  pavimentata  a  destra,  priva  di
          intersezioni  a  raso  e  di  accessi  privati,  dotata  di
          recinzione  e  di  sistemi  di  assistenza all'utente lungo
          l'intero  tracciato,  riservata alla circolazione di talune
          categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi
          segnali  di  inizio  e  fine.  Deve  essere  attrezzata con
          apposite  aree  di servizio ed aree di parcheggio, entrambe
          con   accessi  dotati  di  corsie  di  decelerazione  e  di
          accelerazione.
              B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate
          indipendenti  o  separate  da  spartitraffico invalicabile,
          ciascuna  con  almeno  due  corsie  di  marcia  e  banchina
          pavimentata  a  destra,  priva  di intersezioni a raso, con
          accessi     alle     proprieta'     laterali    coordinati,
          contraddistinta  dagli  appositi  segnali di inizio e fine,
          riservata  alla circolazione di talune categorie di veicoli
          a  motore;  per  eventuali altre categorie di utenti devono
          essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con
          apposite  aree  di  servizio,  che comprendano spazi per la
          sosta,  con  accessi dotati di corsie di decelerazione e di
          accelerazione.
              C  -  Strada  extraurbana  secondaria:  strada ad unica
          carreggiata  con  almeno  una  corsia per senso di marcia e
          banchine.
              D  - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate
          indipendenti  o  separate  da  spartitraffico, ciascuna con
          almeno  due  corsie  di  marcia,  ed  una  eventuale corsia
          riservata  ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra
          e   marciapiedi,  con  le  eventuali  intersezioni  a  raso
          semaforizzate;  per  la sosta sono previste apposite aree o
          fasce  laterali  esterne  alla  carreggiata,  entrambe  con
          immissioni ed uscite concentrate.
              E  -  Strada  urbana  di  quartiere:  strada  ad  unica
          carreggiata  con  almeno due corsie, banchine pavimentate e
          marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con
          apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
              F   -  Strada  locale:  strada  urbana  od  extraurbana
          opportunamente  sistemata  ai  fini  di  cui al comma 1 non
          facente parte degli altri tipi di strade.
              F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana,
          extraurbana  o  vicinale,  destinata  prevalentemente  alla
          percorrenza  pedonale  e  ciclabile e caratterizzata da una
          sicurezza  intrinseca  a  tutela  dell'utenza  debole della
          strada.
             4.   E'   denominata  «strada  di  servizio»  la  strada
          affiancata  ad  una  strada  principale (autostrada, strada
          extraurbana   principale,  strada  urbana  di  scorrimento)
          avente   la   funzione   di   consentire  la  sosta  ed  il
          raggruppamento degli accessi dalle proprieta' laterali alla
          strada  principale  e  viceversa, nonche' il movimento e le
          manovre  dei  veicoli  non  ammessi sulla strada principale
          stessa.
             5.  Per  le  esigenze  di carattere amministrativo e con
          riferimento  all'uso  e  alle  tipologie  dei  collegamenti
          svolti,  le strade, come classificate ai sensi del comma 2,
          si    distinguono   in   strade   «statali»,   «regionali»,
          «provinciali»,   «comunali»,  secondo  le  indicazioni  che
          seguono.   Enti   proprietari   delle   dette  strade  sono
          rispettivamente  lo  Stato,  la  regione,  la provincia, il
          comune.  Per le strade destinate esclusivamente al traffico
          militare  e denominate «strade militari», ente proprietario
          e'   considerato   il   comando   della   regione  militare
          territoriale.
             6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C
          ed F si distinguono in:
              A   -  Statali,  quando:  a)  costituiscono  le  grandi
          direttrici  del  traffico nazionale; b) congiungono la rete
          viabile  principale  dello  Stato  con  quelle  degli Stati
          limitrofi;  c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione
          ovvero   i  capoluoghi  di  provincia  situati  in  regioni
          diverse,   ovvero   costituiscono   diretti  ed  importanti
          collegamenti  tra  strade  statali; d) allacciano alla rete
          delle  strade  statali  i porti marittimi, gli aeroporti, i
          centri  di  particolare importanza industriale, turistica e
          climatica;  e) servono traffici interregionali o presentano
          particolare  interesse  per  l'economia  di  vaste zone del
          territorio nazionale.
              B  -  Regionali,  quando  allacciano  i  capoluoghi  di
          provincia  della stessa regione tra loro o con il capoluogo
          di  regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i
          comuni  con  la  rete  statale  se cio' sia particolarmente
          rilevante    per    ragioni   di   carattere   industriale,
          commerciale, agricolo, turistico e climatico.
              C  -  Provinciali,  quando  allacciano  al capoluogo di
          provincia  capoluoghi  dei  singoli comuni della rispettiva
          provincia  o  piu'  capoluoghi  di  comuni  tra loro ovvero
          quando   allacciano   alla   rete  statale  o  regionale  i
          capoluoghi di comune, se cio' sia particolarmente rilevante
          per   ragioni   di   carattere   industriale,  commerciale,
          agricolo, turistico e climatico.
              D  -  Comunali,  quando  congiungono  il  capoluogo del
          comune  con  le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero
          congiungono  il  capoluogo  con  la  stazione  ferroviaria,
          tranviaria  o  automobilistica,  con  un  aeroporto o porto
          marittimo,  lacuale  o  fluviale,  con interporti o nodi di
          scambio  intermodale  o  con  le localita' che sono sede di
          essenziali  servizi interessanti la collettivita' comunale.
          Ai  fini  del  presente  codice,  le strade «vicinali» sono
          assimilate alle strade comunali.
             7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F,
          sono  sempre comunali quando siano situate nell'interno dei
          centri  abitati,  eccettuati  i  tratti  interni  di strade
          statali,  regionali  o  provinciali che attraversano centri
          abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.
             8.  Il  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti,
          nel  termine  indicato  dall'art. 13, comma 5, procede alla
          classificazione  delle strade statali ai sensi del comma 5,
          seguendo  i  criteri  di  cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il
          Consiglio  superiore  delle infrastrutture e dei trasporti,
          il  consiglio  di  amministrazione  dell'Azienda  nazionale
          autonoma per le strade statali, le regioni interessate, nei
          casi  e  con  le  modalita'  indicate  dal  regolamento. Le
          regioni,  nel  termine  e  con gli stessi criteri indicati,
          procedono,  sentiti  gli  enti locali, alle classificazioni
          delle  rimanenti  strade  ai  sensi  del comma 5. Le strade
          cosi'  classificate  sono  iscritte nell'archivio nazionale
          delle strade previsto dall'art. 226.
             9.  Quando  le  strade  non corrispondono piu' all'uso e
          alle tipologie di collegamento previste sono declassificate
          dal  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalle
          regioni,  secondo  le  rispettive  competenze,  acquisiti i
          pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale
          declassificazione sono indicati dal regolamento.
             10.  Le disposizioni di cui alla presente disciplina non
          modificano  gli  effetti  del  decreto  del  Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri 10 agosto 1988, n. 377, emanato in
          attuazione  della  legge  8  luglio 1986, n. 349, in ordine
          all'individuazione delle opere sottoposte alla procedura di
          valutazione d'impatto ambientale.
             10-bis.  Resta  ferma, per le strade e veicoli militari,
          la    disciplina   specificamente   prevista   dal   codice
          dell'ordinamento militare.».