Art. 2133 
                               Permute 
 
1.  Per  il  contenimento  delle  relative  spese  di  potenziamento,
ammodernamento,  manutenzione  e  supporto  per  mezzi,  materiali  e
strutture in dotazione, la  facolta'  di  cui  all'articolo  545,  di
stipulare, nei  termini  ivi  contemplati,  convenzioni  e  contratti
aventi ad oggetto la permuta di materiali o prestazioni con  soggetti
pubblici e privati compete anche al Corpo della Guardia  di  finanza.
Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   sono
disciplinate le condizioni e le modalita' per la stipula degli atti e
l'esecuzione delle prestazioni di  cui  al  periodo  precedente,  nel
rispetto  della  vigente  disciplina  in  materia  negoziale  e   del
principio di economicita'.