Art. 2135
Clausola  di  salvaguardia  in  tema  di  adozione  degli  atti e dei
provvedimenti  relativi  al  personale  del  Corpo  della  Guardia di
                               finanza

1.  Per il Corpo della Guardia di finanza restano ferme le competenze
del   Comandante  generale  in  materia  di  adozione  degli  atti  e
provvedimenti  di gestione del personale, in applicazione del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 
          Nota all'art. 2135:
             - Il  decreto  legislativo  30  marzo 2001, n 165 (Norme
          generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
          amministrazioni  pubbliche),  e' pubblicato nel supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  del 9 maggio 2001, n.
          106.