Art. 2136 
   Disposizioni applicabili al personale della Guardia di finanza 
 
  1. Si applicano al personale del Corpo della Guardia di finanza, in
quanto compatibili, le seguenti disposizioni del libro IV del  codice
dell'ordinamento militare: 
    a) il capo II del titolo IV; 
    b) la sezione IV del capo I del titolo V; 
    c) l'articolo 622; 
    d) l'articolo 721; 
    e) l'articolo 878; 
    f) l'articolo 881; 
    g) l'articolo 886; 
    h) l'articolo 897; 
    i) l'articolo 898; 
    l) l'articolo 908; 
    m) l'articolo 911; 
    n) l'articolo 932; 
    o) l'articolo 938; 
    p) l'articolo 1008; 
    q) l'articolo 1056, commi 2, 3 e 4; 
    r) l'articolo 1091; 
    s) la sezione IV del capo III del titolo V; 
    t) la sezione III del capo VII del titolo V; 
    u) la sezione VIII del capo VII del titolo V; 
    v) l'articolo 1076; 
    z) la sezione IV del capo IV del titolo VII; 
    aa) l'articolo 1394; 
    bb) il capo XVI del titolo VII; 
    cc) la sezione I del capo XVII del titolo VII; 
    dd) il capo XVIII del titolo VII; 
    ee) il titolo VIII; 
    ff) l'articolo 1493; 
    gg) l'articolo 2229, comma 6. 
  2. Si applicano al  Corpo  della  Guardia  di  finanza,  in  quanto
compatibili, le seguenti ulteriori disposizioni del presente codice: 
    a) l'articolo 192; 
    b) l'articolo 558. 
  3. Per le disposizioni di cui ai commi 1 e  2,  il  riferimento  al
Ministro o al Ministero della difesa, ove previsto, e' da  intendersi
al  Ministro,  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  o  al
Comandante generale del Corpo della  Guardia  di  finanza,  ai  sensi
dell'articolo 2135. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 07/09/2010,  n.
209 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.