Art. 2140 
  Ufficiali in ferma prefissata del Corpo della Guardia di finanza 
 
1. All'articolo 23 del decreto legislativo 8  maggio  2001,  n.  215,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
<<4. Il Corpo della Guardia di finanza puo'  arruolare  ufficiali  in
ferma prefissata con durata della ferma  di  due  anni  e  sei  mesi,
incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro  che  hanno
superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi. Ai  corsi
si accede tramite pubblico concorso al quale  possono  partecipare  i
cittadini italiani che: 
a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), e)
e f) dell'articolo 5, comma 1, del  decreto  legislativo  emanato  ai
sensi dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78; 
b) non abbiano superato il 32° anno d'eta'  alla  data  indicata  nel
bando di concorso; 
c) siano  riconosciuti  in  possesso  dell'idoneita'  psico-fisica  e
attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale; 
c-bis) non siano gia' in servizio quali ufficiali ausiliari in  ferma
prefissata ovvero si trovino nella  posizione  di  congedo  per  aver
completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata.>>; 
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
<<5. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  della  finanze  sono
stabiliti: 
a) i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai singoli corsi, ed
eventualmente ulteriori requisiti, le tipologie e  le  modalita'  dei
concorsi e delle eventuali  prove  di  esame,  prevedendo,  anche  la
durata dei corsi; le modalita'  per  lo  svolgimento  dei  rispettivi
corsi di formazione e relativi programmi sono determinati dal Comando
generale; 
b)  i  requisiti  psico-fisici  e  attitudinali  richiesti  ai   fini
dell'esercizio delle mansioni previste per  gli  ufficiali  in  ferma
prefissata.>>; 
c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
<<6. Gli allievi che superano gli esami di fine corso  sono  nominati
sottotenenti del Corpo della guardia di finanza in ferma  prefissata,
ausiliari  del  corrispondente  ruolo  speciale  ovvero  tenenti  del
corrispondente ruolo tecnico-logistico-amministrativo>>. 
2. Per quanto non espressamente previsto si applicano al Corpo  della
Guardia di finanza, in quanto compatibili, le norme  sugli  ufficiali
in ferma prefissata contenute nel presente codice. 
 
          Nota all'art. 2140:
             -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  23  del  decreto
          legislativo   8  maggio  2001,  n.  215  (Disposizioni  per
          disciplinare  la trasformazione progressiva dello strumento
          militare  in  professionale, a norma dell'articolo 3, comma
          1,  della  L.  14  novembre  2000,  n. 331), pubblicato nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 11 giugno
          2001, n. 133, come modificato dal presente decreto:
             «Art.  23  (Ufficiali  in  ferma  prefissata).  -  1.  A
          decorrere  dal  1°  gennaio  2003,  ciascuna  Forza armata,
          l'Arma  dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza
          possono arruolare, nei rispettivi ruoli, ufficiali in ferma
          prefissata  con  durata della ferma di due anni e sei mesi,
          incluso  il  periodo di formazione, da reclutare tra coloro
          che  hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi
          formativi.
             2. Ai corsi di cui al comma 1 si accede tramite pubblico
          concorso  al quale possono partecipare i cittadini italiani
          che:
              a)  siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere
          c),  e),  f)  e  g)  dell'articolo  3, comma 1, del decreto
          legislativo   30   dicembre  1997,  n.  490,  e  successive
          modificazioni;
              b)  non  abbiano  superato il 38° anno d'eta' alla data
          indicata nel bando di concorso;
              c)  siano  in  possesso  dell'idoneita' psico-fisica ed
          attitudinale   necessaria   all'esercizio   delle  mansioni
          connesse;
              c-bis)  non  siano  gia'  in  servizio  quali ufficiali
          ausiliari  in  ferma  prefissata  ovvero  si  trovino nella
          posizione  di  congedo  per  aver completato la ferma quali
          ufficiali ausiliari in ferma prefissata.
             3.   Ai  corsi  di  cui  al  comma  1,  per  l'Arma  dei
          carabinieri  si  accede  tramite pubblico concorso al quale
          possono partecipare i cittadini italiani che:
              a)  siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere
          b),  c),  d),  e), f) dell'articolo 5, comma 1, del decreto
          legislativo 23 ottobre 2000, n. 298;
              b)  non  abbiano  superato il 32° anno d'eta' alla data
          indicata nel bando di concorso;
              c)   siano   riconosciuti  in  possesso  dell'idoneita'
          psico-fisica   ed  attitudinale  dal  Centro  nazionale  di
          selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei
          carabinieri;
              c-bis)  non  siano  gia'  in  servizio  quali ufficiali
          ausiliari  in  ferma  prefissata  ovvero  si  trovino nella
          posizione  di  congedo  per  aver completato la ferma quali
          ufficiali ausiliari in ferma prefissata.
             4.  Il  Corpo  della  Guardia  di finanza puo' arruolare
          ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di due
          anni  e  sei  mesi,  incluso  il  periodo di formazione, da
          reclutare   tra   coloro   che  hanno  superato  con  esito
          favorevole gli appositi corsi formativi. Ai corsi si accede
          tramite  pubblico  concorso  al quale possono partecipare i
          cittadini italiani che:
              a)  siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere
          b),  c),  d), e) e f) dell'articolo 5, comma 1, del decreto
          legislativo emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge 31
          marzo 2000, n. 78;
              b)  non  abbiano  superato il 32° anno d'eta' alla data
          indicata nel bando di concorso;
              c)   siano   riconosciuti  in  possesso  dell'idoneita'
          psico-fisica  e  attitudinale  al  servizio  incondizionato
          quale ufficiale;
              c-bis)  non  siano  gia'  in  servizio  quali ufficiali
          ausiliari  in  ferma  prefissata  ovvero  si  trovino nella
          posizione  di  congedo  per  aver completato la ferma quali
          ufficiali ausiliari in ferma prefissata
          .
             5.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  della
          finanze sono stabiliti:
              a)  i  titoli  di  studio richiesti per l'ammissione ai
          singoli  corsi,  ed  eventualmente  ulteriori requisiti, le
          tipologie  e  le  modalita'  dei concorsi e delle eventuali
          prove  di  esame, prevedendo, anche la durata dei corsi; le
          modalita'  per  lo  svolgimento  dei  rispettivi  corsi  di
          formazione   e  relativi  programmi  sono  determinati  dal
          Comando generale;
              b) i requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti ai
          fini   dell'esercizio   delle  mansioni  previste  per  gli
          ufficiali in ferma prefissata
          .
             5-bis.  I  bandi  di  concorso per il reclutamento degli
          ufficiali in ferma prefissata possono prevedere:
              a)  riserve  di  posti a favore dei diplomati presso le
          scuole  militari  e gli istituti di cui al regio decreto 29
          marzo  1943,  n.  388,  e dei figli di militari deceduti in
          servizio,  nel  limite  massimo  complessivo del trenta per
          cento dei posti disponibili;
              b) la ripartizione dei posti messi a concorso per armi,
          specialita' o specializzazioni.
             6. Gli allievi che superano gli esami di fine corso sono
          nominati sottotenenti del Corpo della guardia di finanza in
          ferma   prefissata,   ausiliari  del  corrispondente  ruolo
          speciale    ovvero   tenenti   del   corrispondente   ruolo
          tecnico-logistico-amministrativo.
             7.  L'anzianita' relativa e' determinata dalla media del
          punteggio  della  graduatoria  del  concorso  e  di  quello
          conseguito al termine del corso stesso.
             8.  Gli  allevi che non superino gli esami di fine corso
          in prima sessione, sono ammessi a ripeterli in una sessione
          di   riparazione   trascorsi  almeno  trenta  giorni  dalla
          sessione  ordinaria.  In caso di superamento degli esami in
          tale  sessione  sono  nominati ufficiali e sono iscritti in
          ruolo, dopo i pari grado che hanno superato tutti gli esami
          in prima sessione, con la medesima anzianita' assoluta.
             9.  Gli  allievi  che  non superino gli esami in seconda
          sessione  o  che  dimostrino  di non possedere il complesso
          delle  qualita'  e  delle  attitudini  necessarie  per bene
          assolvere  le funzioni del grado o che si rendano colpevoli
          di  gravi  mancanze  contro  la  disciplina, il decoro o la
          morale  ovvero  che  non  frequentino almeno un terzo delle
          lezioni  ed  esercitazioni,  sono  dimessi dal corso previa
          determinazione   del   direttore   generale  del  personale
          militare  e  ad  essi si applica l'articolo 5, comma 5, del
          decreto  legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive
          modificazioni.
             10.  Agli  allievi ufficiali in ferma prefissata compete
          il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali
          delle accademie.».