Art. 2140 Ufficiali in ferma prefissata del Corpo della Guardia di finanza 1. All'articolo 23 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: <<4. Il Corpo della Guardia di finanza puo' arruolare ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di due anni e sei mesi, incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi. Ai corsi si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani che: a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), e) e f) dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78; b) non abbiano superato il 32° anno d'eta' alla data indicata nel bando di concorso; c) siano riconosciuti in possesso dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale; c-bis) non siano gia' in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata.>>; b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: <<5. Con decreto del Ministro dell'economia e della finanze sono stabiliti: a) i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai singoli corsi, ed eventualmente ulteriori requisiti, le tipologie e le modalita' dei concorsi e delle eventuali prove di esame, prevedendo, anche la durata dei corsi; le modalita' per lo svolgimento dei rispettivi corsi di formazione e relativi programmi sono determinati dal Comando generale; b) i requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali in ferma prefissata.>>; c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: <<6. Gli allievi che superano gli esami di fine corso sono nominati sottotenenti del Corpo della guardia di finanza in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale ovvero tenenti del corrispondente ruolo tecnico-logistico-amministrativo>>. 2. Per quanto non espressamente previsto si applicano al Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le norme sugli ufficiali in ferma prefissata contenute nel presente codice.
Nota all'art. 2140: - Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della L. 14 novembre 2000, n. 331), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 11 giugno 2001, n. 133, come modificato dal presente decreto: «Art. 23 (Ufficiali in ferma prefissata). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ciascuna Forza armata, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza possono arruolare, nei rispettivi ruoli, ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di due anni e sei mesi, incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi. 2. Ai corsi di cui al comma 1 si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani che: a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere c), e), f) e g) dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni; b) non abbiano superato il 38° anno d'eta' alla data indicata nel bando di concorso; c) siano in possesso dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale necessaria all'esercizio delle mansioni connesse; c-bis) non siano gia' in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata. 3. Ai corsi di cui al comma 1, per l'Arma dei carabinieri si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani che: a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 ottobre 2000, n. 298; b) non abbiano superato il 32° anno d'eta' alla data indicata nel bando di concorso; c) siano riconosciuti in possesso dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale dal Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri; c-bis) non siano gia' in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata. 4. Il Corpo della Guardia di finanza puo' arruolare ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di due anni e sei mesi, incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi. Ai corsi si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani che: a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), e) e f) dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78; b) non abbiano superato il 32° anno d'eta' alla data indicata nel bando di concorso; c) siano riconosciuti in possesso dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale; c-bis) non siano gia' in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata . 5. Con decreto del Ministro dell'economia e della finanze sono stabiliti: a) i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai singoli corsi, ed eventualmente ulteriori requisiti, le tipologie e le modalita' dei concorsi e delle eventuali prove di esame, prevedendo, anche la durata dei corsi; le modalita' per lo svolgimento dei rispettivi corsi di formazione e relativi programmi sono determinati dal Comando generale; b) i requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali in ferma prefissata . 5-bis. I bandi di concorso per il reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata possono prevedere: a) riserve di posti a favore dei diplomati presso le scuole militari e gli istituti di cui al regio decreto 29 marzo 1943, n. 388, e dei figli di militari deceduti in servizio, nel limite massimo complessivo del trenta per cento dei posti disponibili; b) la ripartizione dei posti messi a concorso per armi, specialita' o specializzazioni. 6. Gli allievi che superano gli esami di fine corso sono nominati sottotenenti del Corpo della guardia di finanza in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale ovvero tenenti del corrispondente ruolo tecnico-logistico-amministrativo. 7. L'anzianita' relativa e' determinata dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso stesso. 8. Gli allevi che non superino gli esami di fine corso in prima sessione, sono ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di superamento degli esami in tale sessione sono nominati ufficiali e sono iscritti in ruolo, dopo i pari grado che hanno superato tutti gli esami in prima sessione, con la medesima anzianita' assoluta. 9. Gli allievi che non superino gli esami in seconda sessione o che dimostrino di non possedere il complesso delle qualita' e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni, sono dimessi dal corso previa determinazione del direttore generale del personale militare e ad essi si applica l'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni. 10. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata compete il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali delle accademie.».