Art. 2145 Norme di stato giuridico e avanzamento riguardanti gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza 1. Alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il titolo e' sostituito dal seguente: <<Norme per l'attuazione dell'articolo 16-quater delle legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza>>; b) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente: <<Art. 1 - 1. Salvo quanto stabilito per i tenenti colonnelli, e gradi corrispondenti, dall'articolo 5, la promozione nella posizione di <<a disposizione>> prevista dalle vigenti leggi sull'avanzamento per gli ufficiali della Guardia di finanza e' soppressa.>>; c) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: <<Art. 2 - 1. Le vacanze derivanti dai collocamenti in soprannumero disposti per legge, fatta eccezione per i collocamenti in soprannumero previsti dall'articolo 920, comma 4 del codice dell'ordinamento militare, non sono colmate con promozioni se nei corrispondenti gradi esistono eccedenze o soprannumeri determinati da altre cause.>>; d) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: <<Art. 4 - 1. Se nel grado di colonnello, dopo che siano state effettuate le promozioni dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo, previste per l'anno dalle tabelle numero 1, 2, 3 e 4, annesse al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, non si raggiunge il numero massimo stabilito dal predetto decreto legislativo, i rimanenti posti sono colmati promuovendo altri tenenti colonnelli.>>; e) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: <<Art. 5 - 1. Per effettuare le promozioni previste dall'articolo 4 sono valutati i tenenti colonnelli collocati a disposizione ai sensi dell'articolo 6. 2. L'avanzamento si effettua a scelta. 3. L'ufficiale promosso non e' piu' valutato per l'avanzamento, rimane nella posizione di <<a disposizione>> anche nel nuovo grado e cessa dal servizio permanente al compimento del limite di eta' stabilito per il grado di colonnello del rispettivo ruolo del servizio permanente effettivo.>>; f) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: <<Art. 6 - 1. I tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo che siano stati valutati almeno tre volte ai fini dell'avanzamento, giudicati idonei ma non iscritti in quadro sono collocati nella posizione di <<a disposizione>> dal 1° gennaio del terzo anno precedente quello del raggiungimento del limite di eta'.>>; g) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: <<Art. 7 - 1. Le eccedenze che si dovessero verificare, rispetto al numero massimo, di cui al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, nei gradi di generale e di colonnello, saranno eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri dell'ufficiale anagraficamente piu' anziano e, a parita' di eta', dell'ufficiale meno anziano nel grado, se colonnello, ovvero dell'ufficiale piu' anziano in grado e, a parita' di anzianita', dell'ufficiale anagraficamente piu' anziano, se generale e secondo il seguente ordine: a) ufficiali in possesso di un'anzianita' contributiva pari o superiore a quaranta anni che ne fanno richiesta; b) ufficiali che si trovano a non piu' di cinque anni dal limiti d'eta' del grado rivestito che ne fanno richiesta; c) ufficiali promossi nella posizione di <<a disposizione>>; d) ufficiali in servizio permanente effettivo. 2. E' escluso dal provvedimento di collocamento in aspettativa l'ufficiale che ricopra la carica di Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza. 3. Agli ufficiali di cui al primo comma del presente articolo, per il periodo in cui permangono in aspettativa competono gli assegni nella misura ridotta ai quattro quinti del trattamento economico previsto dall'articolo 8 della presente legge. 4. Il relativo trattamento di quiescenza verra' comunque liquidato sulla base dell'intero trattamento economico previsto dal citato articolo 8. 5. Se nel frattempo non sono stati raggiunti dal limite di eta', allo scadere dei due anni di aspettativa gli ufficiali di cui al primo comma del presente articolo cessano dal servizio permanente. In tal caso ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennita' di buonuscita sono computati tanti anni quanti sono gli anni o la frazione di anno superiore ai sei mesi intercorrenti tra la data di cessazione del servizio permanente e quella del raggiungimento del limite di eta', in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. 6. Agli ufficiali di cui al comma 5 sono concesse, inoltre, le indennita' di cui all'articolo 1870 del codice dell'ordinamento militare e agli articoli 47 e 48 della legge 29 marzo 1956, n. 288. 7. Gli ufficiali che debbono essere collocati in aspettativa possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda. In tal caso nei loro confronti si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 5 e 6. 8. La maggiore spesa derivante all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali dal pagamento delle indennita' di buonuscita, per l'applicazione del comma 5 e del comma 5 dell'articolo 17 della presente legge, fara' carico al Ministero dell'economia e delle finanze. 8-bis. Il personale collocato in aspettativa per riduzione dei quadri puo' chiedere il trasferimento anticipato dall'ultima sede di servizio al domicilio eletto. Il trasferimento e' ammesso una sola volta, indipendentemente dai richiami in servizio, e non puo' piu' essere richiesto all'atto del definitivo collocamento in congedo. Si applica l'articolo 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e il termine di cui al comma 1, secondo periodo, del medesimo articolo decorre dalla data del definitivo collocamento in congedo. Nessun beneficio e' riconosciuto al personale per il raggiungimento della sede di servizio a seguito di successivi richiami>>.
Nota all'art. 2145: La legge 10 dicembre 1973, n. 804 (Norme per l'attuazione dell'articolo 16-quater della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 1973, n. 329.