Art. 2145 
Norme di stato giuridico e avanzamento riguardanti gli ufficiali  del
                   Corpo della Guardia di finanza 
 
1. Alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
a) il titolo e' sostituito dal  seguente:  <<Norme  per  l'attuazione
dell'articolo 16-quater delle legge 18  marzo  1968,  n.  249,  quale
risulta modificato dall'articolo 12 della legge 28 ottobre  1970,  n.
775, nei  confronti  degli  ufficiali  del  Corpo  della  Guardia  di
finanza>>; 
b) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
<<Art. 1 - 1. Salvo quanto stabilito  per  i  tenenti  colonnelli,  e
gradi corrispondenti, dall'articolo 5, la promozione nella  posizione
di <<a disposizione>> prevista dalle vigenti  leggi  sull'avanzamento
per gli ufficiali della Guardia di finanza e' soppressa.>>; 
c) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
<<Art. 2 - 1. Le vacanze derivanti dai collocamenti  in  soprannumero
disposti  per  legge,  fatta  eccezione   per   i   collocamenti   in
soprannumero  previsti  dall'articolo  920,  comma   4   del   codice
dell'ordinamento militare, non sono colmate  con  promozioni  se  nei
corrispondenti gradi esistono eccedenze o soprannumeri determinati da
altre cause.>>; 
d) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
<<Art. 4 - 1. Se nel  grado  di  colonnello,  dopo  che  siano  state
effettuate  le  promozioni  dei  tenenti   colonnelli   in   servizio
permanente effettivo, previste per l'anno dalle tabelle numero 1,  2,
3 e 4, annesse al decreto legislativo 19 marzo 2001, n.  69,  non  si
raggiunge  il  numero  massimo   stabilito   dal   predetto   decreto
legislativo, i rimanenti posti sono colmati promuovendo altri tenenti
colonnelli.>>; 
e) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
<<Art. 5 - 1. Per effettuare le promozioni previste  dall'articolo  4
sono valutati i tenenti colonnelli collocati a disposizione ai  sensi
dell'articolo 6. 
2. L'avanzamento si effettua a scelta. 
3. L'ufficiale promosso  non  e'  piu'  valutato  per  l'avanzamento,
rimane nella posizione di <<a disposizione>> anche nel nuovo grado  e
cessa dal servizio  permanente  al  compimento  del  limite  di  eta'
stabilito per  il  grado  di  colonnello  del  rispettivo  ruolo  del
servizio permanente effettivo.>>; 
f) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
<<Art. 6 - 1. I tenenti colonnelli in servizio  permanente  effettivo
che siano stati valutati almeno tre volte ai  fini  dell'avanzamento,
giudicati idonei ma non  iscritti  in  quadro  sono  collocati  nella
posizione di  <<a  disposizione>>  dal  1°  gennaio  del  terzo  anno
precedente quello del raggiungimento del limite di eta'.>>; 
g) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
<<Art. 7 - 1. Le eccedenze che si dovessero verificare,  rispetto  al
numero massimo, di cui al decreto legislativo 19 marzo 2001,  n.  69,
nei gradi di generale e  di  colonnello,  saranno  eliminate  con  il
collocamento in aspettativa per riduzione  di  quadri  dell'ufficiale
anagraficamente piu' anziano e, a  parita'  di  eta',  dell'ufficiale
meno anziano nel grado, se  colonnello,  ovvero  dell'ufficiale  piu'
anziano  in  grado  e,  a  parita'  di   anzianita',   dell'ufficiale
anagraficamente piu' anziano,  se  generale  e  secondo  il  seguente
ordine: 
a)  ufficiali  in  possesso  di  un'anzianita'  contributiva  pari  o
superiore a quaranta anni che ne fanno richiesta; 
b) ufficiali che si trovano a non piu'  di  cinque  anni  dal  limiti
d'eta' del grado rivestito che ne fanno richiesta; 
c) ufficiali promossi nella posizione di <<a disposizione>>; 
d) ufficiali in servizio permanente effettivo. 
2. E'  escluso  dal  provvedimento  di  collocamento  in  aspettativa
l'ufficiale che ricopra la carica di Comandante  generale  del  Corpo
della Guardia di finanza. 
3. Agli ufficiali di cui al primo comma del presente articolo, per il
periodo in cui permangono in aspettativa competono gli assegni  nella
misura ridotta ai quattro quinti del trattamento  economico  previsto
dall'articolo 8 della presente legge. 
4. Il relativo trattamento di quiescenza  verra'  comunque  liquidato
sulla base dell'intero  trattamento  economico  previsto  dal  citato
articolo 8. 
5. Se nel frattempo non sono stati raggiunti dal limite di eta', allo
scadere dei due anni di aspettativa gli ufficiali  di  cui  al  primo
comma del presente articolo cessano dal servizio permanente.  In  tal
caso ai fini della liquidazione della pensione e  dell'indennita'  di
buonuscita sono computati tanti  anni  quanti  sono  gli  anni  o  la
frazione di anno superiore ai sei mesi intercorrenti tra la  data  di
cessazione del servizio permanente e quella  del  raggiungimento  del
limite di eta', in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. 
6. Agli ufficiali di cui  al  comma  5  sono  concesse,  inoltre,  le
indennita' di  cui  all'articolo  1870  del  codice  dell'ordinamento
militare e agli articoli 47 e 48 della legge 29 marzo 1956, n. 288. 
7. Gli ufficiali che debbono essere collocati in aspettativa  possono
chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda.  In  tal  caso
nei loro confronti si applicano le disposizioni di cui ai  precedenti
commi 5 e 6. 
8. La maggiore spesa derivante all'Ente  nazionale  di  previdenza  e
assistenza per i dipendenti statali dal pagamento delle indennita' di
buonuscita,  per  l'applicazione  del  comma  5   e   del   comma   5
dell'articolo 17 della presente  legge,  fara'  carico  al  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
8-bis. Il personale collocato in aspettativa per riduzione dei quadri
puo'  chiedere  il  trasferimento  anticipato  dall'ultima  sede   di
servizio al domicilio eletto. Il trasferimento e'  ammesso  una  sola
volta, indipendentemente dai richiami in servizio, e  non  puo'  piu'
essere richiesto all'atto del definitivo collocamento in congedo.  Si
applica l'articolo 23 della legge 18 dicembre  1973,  n.  836,  e  il
termine di cui al comma 1, secondo  periodo,  del  medesimo  articolo
decorre dalla data del definitivo  collocamento  in  congedo.  Nessun
beneficio e' riconosciuto al personale per  il  raggiungimento  della
sede di servizio a seguito di successivi richiami>>. 
 
          Nota all'art. 2145:
             La   legge   10   dicembre   1973,  n.  804  (Norme  per
          l'attuazione  dell'articolo  16-quater della legge 18 marzo
          1968,  n.  249,  quale  risulta modificato dall'articolo 12
          della  legge  28  ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli
          ufficiali   del   Corpo   della  Guardia  di  finanza),  e'
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 1973,
          n. 329.