Art. 2146 Reclutamento, organici e avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti del Corpo della Guardia di finanza 1. Alla legge 10 maggio 1983, n. 212 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il titolo e' sostituito dal seguente: <<Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti della Guardia di finanza>>; b) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente: <<Art. 1 - 1. Ferme restando le consistenze massime degli organici degli ispettori e dei sovrintendenti del Corpo della Guardia di Finanza, con provvedimento del Comandante Generale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono annualmente determinati i contingenti massimi di ciascun ruolo in relazione alle promozioni da conferire agli ispettori e ai sovrintendenti che nell'anno maturino le condizioni previste ai fini dell'avanzamento dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dall'articolo 1056, commi 2, 3 e 4 del codice dell'ordinamento militare e dalla presente legge. Del decreto emanato e' data comunicazione al Parlamento entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello per il quale sono determinati i contingenti massimi dei ruoli ispettori e sovrintendenti. 2. Gli ispettori e i sovrintendenti di cui al comma 1 continuano a essere iscritti nei rispettivi ruoli distinti per gradi.>>; c) l'articolo 23 e' sostituito dal seguente: <<Art. 23 - 1. Per gli ispettori e i sovrintendenti del Corpo della Guardia di finanza, il Comandante generale, in relazione alle esigenze di servizio del Corpo, ha facolta' di disporre di autorita' o a domanda cambi di categoria, di specializzazione, di specialita', ovvero la perdita delle specializzazioni o degli incarichi tecnici, prevedendo altresi' le necessarie riqualificazioni.>>; d) l'articolo 31 e' sostituito dal seguente: <<Art. 31 - 1. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianita' e a scelta e per la compilazione dei relativi quadri, e' istituita una commissione permanente presso il Comando generale del Corpo della Guardia di finanza. 2. Per la commissione di cui al comma 1 sono nominati membri supplenti.>>; e) l'articolo 32 e' sostituito dal seguente: <<Art. 32 - 1. Per il Corpo della Guardia di finanza, la commissione permanente di avanzamento e' costituita come segue: a) presidente: un ufficiale generale; b) membri ordinari: 3 ufficiali superiori, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di segretario; un maresciallo aiutante o un brigadiere capo ovvero un appuntato scelto, rispettivamente se trattasi di valutazione di personale del ruolo ispettori, sovrintendenti ovvero <<appuntati e finanzieri>>, che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare a cui si riferiscono le valutazioni da effettuare>>; f) l'articolo 33 e' sostituito dal seguente: <<Art. 33 - 1. La commissione esprime i giudizi di avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun ispettore o sovrintendente. 2. La commissione ha facolta' d'interpellare qualunque superiore in grado, ancora in servizio, che abbia o abbia avuto alle dipendenze l'ispettore o il sovrintendente. 3. La commissione, qualora necessario, e' chiamata a pronunciarsi anche sulle ammissioni o esclusioni o ripetizioni dei corsi, degli esami e degli esperimenti e negli altri casi previsti dalla presente legge o da altre disposizioni legislative. 4. Il parere della commissione di avanzamento puo' essere sentito, altresi', in ogni altro caso in cui sia ritenuto necessario dal Ministro dell'economia e delle finanze. 5. La commissione permanente di avanzamento e' competente a pronunciarsi sulle idoneita' degli appuntati scelti, degli appuntati, dei finanzieri scelti o dei finanzieri, aspiranti al conseguimento della nomina a vice brigadiere di complemento e della riserva, ai sensi delle disposizioni di legge regolanti i rispettivi conseguimenti.>>; g) l'articolo 35 e' sostituito dal seguente: <<Art. 35 - 1. La commissione esprime i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando innanzitutto se l'ispettore o il sovrintendente sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato idoneo l'ispettore o il sovrintendente che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla meta' dei votanti. 2. Successivamente la commissione valuta gli ispettori o i sovrintendenti giudicati idonei, attribuendo a ciascuno di essi un punto di merito secondo i criteri di seguito indicati. 3. Ogni componente della commissione assegna distintamente per ciascun ispettore o sovrintendente un punto da 1 a 30 per ognuno dei seguenti complessi di elementi: a) qualita' morali, di carattere e fisiche; b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra, benemerenze di pace, qualita' professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo al servizio prestato presso reparti o in imbarco, eventuale attivita' svolta al comando di minori unita', nonche' numero e importanza degli incarichi ricoperti e delle specializzazioni possedute; c) doti culturali e risultati di corsi, esami ed esperimenti. 4. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b) e c), sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi diviso per tre, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ispettore o al sovrintendente dalla commissione. Sulla base della graduatoria di merito risultante da tali punteggi la commissione compila il relativo quadro d'avanzamento. 5. I quadri d'avanzamento a scelta sono pubblicati nel foglio d'ordine del Comando generale del Corpo della Guardia di finanza. 6. Agli interessati e' data comunicazione, se idonei, del punteggio conseguito e, se non idonei, delle motivazioni del giudizio di non idoneita'. 7. Contro i predetti atti sono ammessi tutti i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dalle norme in vigore.>>; h) l'articolo 44 e' sostituito dal seguente: <<Art. 44 - 1. Gli ispettori e sovrintendenti del Corpo della Guardia di finanza cessano dal servizio permanente al raggiungimento dei limiti di eta' e sono collocati nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneita'. 2. Gli ispettori e sovrintendenti in servizio attivo, tre mesi prima del compimento dei limiti di eta', possono, a domanda, rinunciare al passaggio nella categoria dell'ausiliaria. In tal caso essi sono collocati direttamente nella categoria della riserva. 3. Gli ispettori e sovrintendenti in ausiliaria possono essere collocati nella riserva per motivi di salute, previi accertamenti sanitari>>; i) l'articolo 52 e' sostituito dal seguente: <<Art. 52 - 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con i Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, e' stabilita, sulla base degli insegnamenti impartiti, la equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi di formazione generale, professionale e di perfezionamento, frequentati dagli arruolati e dagli ispettori o dai sovrintendenti in applicazione della presente legge, con quelli rilasciati dagli istituti professionali ivi compresi quelli conseguibili con la frequenza dei corsi sperimentali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, anche ai fini dell'ammissione agli esami di maturita' professionale. In relazione al suddetto decreto sono rilasciati agli interessati i relativi titoli.>>. 2. Per gli appartenenti al ruolo degli ispettori del Corpo della Guardia di finanza il grado iniziale viene conferito con determinazione del Comandante generale.
Nota all'art. 2146: - La legge 10 maggio 1983, n. 212 (Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti della Guardia di finanza), e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 1983, n. 138.