Art. 2146
Reclutamento,   organici   e   avanzamento   degli  ispettori  e  dei
          sovrintendenti del Corpo della Guardia di finanza

1.  Alla  legge  10  maggio  1983,  n. 212 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il titolo e' sostituito dal seguente:
<<Norme   sul   reclutamento,  gli  organici  e  l'avanzamento  degli
ispettori e dei sovrintendenti della Guardia di finanza>>;
b) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
<<Art.  1  -  1. Ferme restando le consistenze massime degli organici
degli  ispettori  e  dei  sovrintendenti  del  Corpo della Guardia di
Finanza,  con  provvedimento del Comandante Generale, di concerto con
il   Ministero   dell'economia  e  delle  finanze,  sono  annualmente
determinati  i contingenti massimi di ciascun ruolo in relazione alle
promozioni  da  conferire  agli  ispettori  e  ai  sovrintendenti che
nell'anno  maturino  le  condizioni previste ai fini dell'avanzamento
dal  decreto  legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dall'articolo 1056,
commi  2, 3 e 4 del codice dell'ordinamento militare e dalla presente
legge.  Del decreto emanato e' data comunicazione al Parlamento entro
il  31  ottobre  dell'anno  precedente  a  quello  per  il quale sono
determinati   i   contingenti   massimi   dei   ruoli   ispettori   e
sovrintendenti.
2.  Gli  ispettori  e i sovrintendenti di cui al comma 1 continuano a
essere iscritti nei rispettivi ruoli distinti per gradi.>>;
c) l'articolo 23 e' sostituito dal seguente:
<<Art.  23  - 1. Per gli ispettori e i sovrintendenti del Corpo della
Guardia  di  finanza,  il  Comandante  generale,  in  relazione  alle
esigenze  di servizio del Corpo, ha facolta' di disporre di autorita'
o  a domanda cambi di categoria, di specializzazione, di specialita',
ovvero  la  perdita delle specializzazioni o degli incarichi tecnici,
prevedendo altresi' le necessarie riqualificazioni.>>;
d) l'articolo 31 e' sostituito dal seguente:
<<Art.  31  -  1.  Per  la  valutazione  ai  fini dell'avanzamento ad
anzianita'  e  a scelta e per la compilazione dei relativi quadri, e'
istituita  una  commissione permanente presso il Comando generale del
Corpo della Guardia di finanza.
2.  Per  la  commissione  di  cui  al  comma  1  sono nominati membri
supplenti.>>;
e) l'articolo 32 e' sostituito dal seguente:
<<Art.  32 - 1. Per il Corpo della Guardia di finanza, la commissione
permanente di avanzamento e' costituita come segue:
a) presidente: un ufficiale generale;
b)  membri ordinari: 3 ufficiali superiori, dei quali il piu' anziano
assume  il  ruolo  di  vice  presidente  e  il meno anziano quello di
segretario;  un  maresciallo  aiutante o un brigadiere capo ovvero un
appuntato  scelto,  rispettivamente  se  trattasi  di  valutazione di
personale  del  ruolo  ispettori, sovrintendenti ovvero <<appuntati e
finanzieri>>,  che  possa  far  parte  della  commissione  almeno per
l'intero   anno  solare  a  cui  si  riferiscono  le  valutazioni  da
effettuare>>;
f) l'articolo 33 e' sostituito dal seguente:
<<Art.  33 - 1. La commissione esprime i giudizi di avanzamento sulla
base  degli  elementi  risultanti  dalla  documentazione personale di
ciascun ispettore o sovrintendente.
2.  La  commissione ha facolta' d'interpellare qualunque superiore in
grado,  ancora  in  servizio, che abbia o abbia avuto alle dipendenze
l'ispettore o il sovrintendente.
3.  La  commissione,  qualora  necessario, e' chiamata a pronunciarsi
anche  sulle  ammissioni  o esclusioni o ripetizioni dei corsi, degli
esami  e degli esperimenti e negli altri casi previsti dalla presente
legge o da altre disposizioni legislative.
4.  Il  parere  della commissione di avanzamento puo' essere sentito,
altresi',  in  ogni  altro  caso  in  cui sia ritenuto necessario dal
Ministro dell'economia e delle finanze.
5.   La   commissione  permanente  di  avanzamento  e'  competente  a
pronunciarsi sulle idoneita' degli appuntati scelti, degli appuntati,
dei  finanzieri  scelti  o dei finanzieri, aspiranti al conseguimento
della  nomina  a  vice  brigadiere di complemento e della riserva, ai
sensi   delle   disposizioni   di   legge   regolanti   i  rispettivi
conseguimenti.>>;
g) l'articolo 35 e' sostituito dal seguente:
<<Art.  35  -  1. La commissione esprime i giudizi sull'avanzamento a
scelta  dichiarando  innanzitutto  se l'ispettore o il sovrintendente
sia   idoneo  o  non  idoneo  all'avanzamento.  E'  giudicato  idoneo
l'ispettore  o  il  sovrintendente  che  riporti  un  numero  di voti
favorevoli superiore alla meta' dei votanti.
2.   Successivamente   la   commissione  valuta  gli  ispettori  o  i
sovrintendenti  giudicati  idonei,  attribuendo a ciascuno di essi un
punto di merito secondo i criteri di seguito indicati.
3.  Ogni  componente  della  commissione  assegna  distintamente  per
ciascun  ispettore o sovrintendente un punto da 1 a 30 per ognuno dei
seguenti complessi di elementi:
a) qualita' morali, di carattere e fisiche;
b)  benemerenze  di  guerra e comportamento in guerra, benemerenze di
pace,   qualita'   professionali   dimostrate  durante  la  carriera,
specialmente   nel  grado  rivestito,  con  particolare  riguardo  al
servizio  prestato  presso  reparti o in imbarco, eventuale attivita'
svolta al comando di minori unita', nonche' numero e importanza degli
incarichi ricoperti e delle specializzazioni possedute;
c) doti culturali e risultati di corsi, esami ed esperimenti.
4.  Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di
cui alle lettere a), b) e c), sono divise per il numero dei votanti e
i  relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra loro.
Il  totale  cosi'  ottenuto  e'  quindi diviso per tre, calcolando il
quoziente  al  centesimo.  Detto  quoziente  costituisce  il punto di
merito   attribuito   all'ispettore   o   al   sovrintendente   dalla
commissione.  Sulla  base  della  graduatoria di merito risultante da
tali   punteggi   la   commissione   compila   il   relativo   quadro
d'avanzamento.
5.  I  quadri  d'avanzamento  a  scelta  sono  pubblicati  nel foglio
d'ordine del Comando generale del Corpo della Guardia di finanza.
6.  Agli  interessati e' data comunicazione, se idonei, del punteggio
conseguito  e,  se  non idonei, delle motivazioni del giudizio di non
idoneita'.
7.  Contro i predetti atti sono ammessi tutti i rimedi amministrativi
e giurisdizionali previsti dalle norme in vigore.>>;
h) l'articolo 44 e' sostituito dal seguente:
<<Art. 44 - 1. Gli ispettori e sovrintendenti del Corpo della Guardia
di  finanza  cessano  dal  servizio  permanente al raggiungimento dei
limiti  di  eta' e sono collocati nell'ausiliaria, nella riserva o in
congedo assoluto a seconda dell'idoneita'.
2.  Gli ispettori e sovrintendenti in servizio attivo, tre mesi prima
del  compimento dei limiti di eta', possono, a domanda, rinunciare al
passaggio  nella  categoria  dell'ausiliaria.  In  tal caso essi sono
collocati direttamente nella categoria della riserva.
3.  Gli  ispettori  e  sovrintendenti  in  ausiliaria  possono essere
collocati  nella  riserva  per  motivi di salute, previi accertamenti
sanitari>>;
i) l'articolo 52 e' sostituito dal seguente:
<<Art.   52   -   1.   Con   decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  d'intesa  con  i Ministri della
difesa,  dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche
sociali,  e'  stabilita,  sulla base degli insegnamenti impartiti, la
equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi di formazione
generale,  professionale  e  di  perfezionamento,  frequentati  dagli
arruolati  e  dagli  ispettori  o  dai sovrintendenti in applicazione
della   presente   legge,   con   quelli  rilasciati  dagli  istituti
professionali  ivi  compresi quelli conseguibili con la frequenza dei
corsi  sperimentali di cui al decreto del Presidente della Repubblica
19  marzo  1970,  n. 253, anche ai fini dell'ammissione agli esami di
maturita'  professionale.  In  relazione  al  suddetto  decreto  sono
rilasciati agli interessati i relativi titoli.>>.
2.  Per  gli  appartenenti  al  ruolo degli ispettori del Corpo della
Guardia   di   finanza   il   grado   iniziale  viene  conferito  con
determinazione del Comandante generale.
 
          Nota all'art. 2146:
             -   La   legge   10  maggio  1983,  n.  212  (Norme  sul
          reclutamento,  gli organici e l'avanzamento degli ispettori
          e   dei   sovrintendenti  della  Guardia  di  finanza),  e'
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale del 23 maggio 1983, n. 138.