Art. 2148
       Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195

1.  Le denominazioni di <<Ministro delle finanze, Ministro del tesoro
e  Ministro del bilancio>>, ovunque compaiano nel decreto legislativo
12  maggio  1995,  n.  195,  sono sostituite con le parole <<Ministro
dell'economia e delle finanze>>.
2.  All'articolo  1,  comma  1,  le  parole  <<decreto  legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni>> sono
sostituite  dalle  seguenti:  <<decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165>>.
3.  All'articolo  4,  comma 2, le parole <<all'articolo 19, commi 4 e
seguenti,  della legge 11 luglio 1978, n. 382>> sono sostituite dalle
seguenti: <<al codice dell'ordinamento militare>>.
4.  All'articolo  5,  comma 2, le parole <<all'articolo 19, commi 4 e
seguenti,  della legge 11 luglio 1978, n. 382>> sono sostituite dalle
seguenti: <<al codice dell'ordinamento militare>>.
 
          Nota all'art. 2148:
             -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli 1, 4, e 5 del
          decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n. 195 (Attuazione
          dell'art.  2  della  L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di
          procedure  per  disciplinare  i  contenuti  del rapporto di
          impiego  del personale delle Forze di polizia e delle Forze
          armate), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale  del  27 maggio 1995, n. 122, come modificato dal
          presente decreto:
             «Art.  1 (Ambito di applicazione). - 1. Le procedure che
          disciplinano  i  contenuti  del  rapporto  di  impiego  del
          personale  delle  Forze  di  polizia  anche  ad ordinamento
          militare   e  delle  Forze  armate,  esclusi  i  rispettivi
          dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonche'
          quello  ausiliario  di  leva,  sono  stabilite dal presente
          decreto  legislativo.  Il rapporto di impiego del personale
          civile   e   militare   con  qualifica  dirigenziale  resta
          disciplinato  dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art.
          2,   comma  4,  e  delle  altre  disposizioni  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
             2.  Le  procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo
          le  modalita'  e  per  le  materie  indicate negli articoli
          seguenti,   si  concludono  con  l'emanazione  di  separati
          decreti   del   Presidente   della  Repubblica  concernenti
          rispettivamente  il  personale delle Forze di polizia anche
          ad ordinamento militare e quello delle Forze armate». »
             «Art. 4 (Forze di polizia ad ordinamento militare). - 1.
          Per  il  personale  appartenente  alle  Forze di polizia ad
          ordinamento  militare,  le materie oggetto di concertazione
          di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), riguardano:
              a) il trattamento economico fondamentale e accessorio;
             b)   il   trattamento   di  fine  rapporto  e  le  forme
          pensionistiche  complementari, ai sensi dell'art. 26, comma
          20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
              c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
              d) le licenze;
              e) l'aspettativa per motivi privati e per infermita';
              f) i permessi brevi per esigenze personali;
              g)   il   trattamento   economico   di   missione,   di
          trasferimento e di lavoro straordinario;
              h)   i   criteri   di   massima   per   l'aggiornamento
          professionale ai fini dei servizi di polizia;
              i)  i  criteri  per l'istituzione di organi di verifica
          della  qualita'  e  salubrita' dei servizi di mensa e degli
          spacci,  per  lo  sviluppo  delle  attivita'  di protezione
          sociale   e   di  benessere  del  personale,  ivi  compresi
          l'elevazione  e  l'aggiornamento  culturale  del  medesimo,
          nonche'  per  la  gestione  degli  enti  di  assistenza del
          personale;
              l)  l'istituzione  dei  fondi  integrativi del Servizio
          sanitario  nazionale,  ai sensi dell'articolo 9 del decreto
          legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
             2. Per le materie oggetto di informazione e per le forme
          di  partecipazione  si  applicano le disposizioni di cui al
          codice dell'ordinamento militare.
             3.  Fermo  restando  quanto  richiamato  al  comma 2, le
          procedure  di concertazione di cui all'articolo 2, comma 1,
          lettera   B),   individuano  e  disciplinano  le  modalita'
          attraverso le quali si esercitano, nei confronti del COCER,
          l'informazione  e le forme di partecipazione in ordine alle
          materie oggetto di concertazione.»
             «Art.   5   (Forze   armate)   -  1.  Per  il  personale
          appartenente  alle  Forze  armate,  le  materie  oggetto di
          concertazione di cui all'articolo 2, comma 2, riguardano:
              a) il trattamento economico fondamentale e accessorio;
              b)   il   trattamento  di  fine  rapporto  e  le  forme
          pensionistiche  complementari,  ai  sensi dell'articolo 26,
          comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
              c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
              d) le licenze;
              e) l'aspettativa per motivi privati e per infermita';
              f) i permessi brevi per esigenze personali;
              g)   il   trattamento   economico   di   missione,   di
          trasferimento e di lavoro straordinario;
              h)  i  criteri  per l'istituzione di organi di verifica
          della  qualita'  e  salubrita' dei servizi di mensa e degli
          spacci,  per  lo  sviluppo  delle  attivita'  di protezione
          sociale   e   di  benessere  del  personale,  ivi  compresi
          l'elevazione  e  l'aggiornamento  culturale  del  medesimo,
          nonche'  per  la  gestione  degli  enti  di  assistenza del
          personale;
              i)  l'istituzione  dei  fondi  integrativi del Servizio
          sanitario  nazionale,  ai sensi dell'articolo 9 del decreto
          legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
             2. Per le materie oggetto di informazione e per le forme
          di  partecipazione  si  applicano le disposizioni di cui al
          codice dell'ordinamento militare.
             3.  Fermo  restando  quanto  richiamato  al  comma 2, le
          procedure  di concertazione di cui all'articolo 2, comma 2,
          individuano e disciplinano le modalita' attraverso le quali
          si esercitano, nei confronti del COCER, l'informazione e le
          forme  di  partecipazione in ordine alle materie oggetto di
          concertazione.».