Art. 2149 
Disposizioni in materia di disciplina militare per il  personale  del
                   Corpo della Guardia di finanza 
 
1. Per il personale del Corpo della Guardia di finanza le sospensioni
dall'impiego di cui alla sezione IV del capo III  del  titolo  V  del
libro IV del presente codice sono adottate: 
a) dal Ministro dell'economia e delle  finanze  nei  confronti  degli
ufficiali generali e colonnelli; 
b) dal Comandante generale nei confronti del restante personale. 
2. La potesta' sanzionatoria di stato  per  il  personale  del  Corpo
della Guardia di finanza compete: 
a) al Ministro dell'economia e  delle  finanze  nei  confronti  degli
ufficiali generali e colonnelli; 
b) al Comandante generale del Corpo  della  Guardia  di  finanza  nei
confronti del restante personale. 
3. La decisione di sottoporre un ufficiale del Corpo della Guardia di
finanza ad inchiesta formale spetta alle seguenti autorita': 
a) al  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  se  si  tratti  di
ufficiali generali o colonnelli; 
b) al Comandante generale per i restanti ufficiali. 
4. Per i militari del Corpo  della  Guardia  di  finanza  diversi  da
quelli di cui al comma 3, la decisione spetta ai Comandanti regionali
ed equiparati da cui i militari dipendono  per  ragioni  di  impiego;
qualora manchi tale dipendenza l'inchiesta formale  e'  disposta  dal
Comandante regionale nella cui giurisdizione il militare risiede.  Il
Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza puo'  in  ogni
caso ordinare direttamente un'inchiesta  formale  nei  confronti  del
personale di cui al presente comma. 
5. In caso di corresponsabilita' tra: 
a) ufficiali e altri militari del Corpo della Guardia di finanza  per
fatti che  configurano  un  illecito  disciplinare,  il  procedimento
disciplinare e' unico e si svolge secondo le norme stabilite  per  il
procedimento  a  carico  degli  ufficiali.  Fino  a  quando  non  sia
convocata la Commissione  di  disciplina  l'autorita'  competente  ai
sensi del comma 3 puo'  ordinare,  per  ragioni  di  convenienza,  la
separazione dei procedimenti; 
b) militari del Corpo della Guardia di finanza non appartenenti  alla
categoria  ufficiali  e  dipendenti  per  l'impiego   da   Comandanti
regionali o equiparati diversi o residenti in giurisdizioni  diverse,
l'inchiesta  e'  disposta  dal  Comandante  regionale  o   equiparato
competente a provvedere per il militare piu' elevato in grado o  piu'
anziano. 
6. Le autorita' che hanno disposto l'inchiesta formale, in base  alle
risultanze della stessa: 
a) qualora ritengano che al militare debba o meno essere inflitta una
delle sanzioni disciplinari indicate  nell'articolo  1357,  comma  1,
lettere a) e b), ne fanno proposta alle autorita' indicate  al  comma
2; 
b) qualora ritengano che  al  militare  possano  essere  inflitte  le
sanzioni disciplinari indicate all'articolo 1357, comma 1, lettere c)
e d), ne ordinano il deferimento ad una Commissione di disciplina. 
7. Le facolta' previste dall'articolo  1389,  per  il  personale  del
Corpo della Guardia di finanza, si  intendono  riferite  al  Ministro
dell'economia e delle finanze o al Comandante generale. 
8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 866, per il personale
del Corpo della Guardia di finanza la perdita del grado e'  disposta,
previo giudizio disciplinare, in caso  di  condanna  definitiva,  non
condizionalmente sospesa, per reato militare o  delitto  non  colposo
che comporti la pena accessoria  della  interdizione  temporanea  dai
pubblici uffici oppure una delle pene accessorie di cui  all'articolo
19, primo comma, numeri 2) e 6), del codice penale. 
 
          Nota all'art. 2149:
             -  Il testo dell'art. 19, primo comma, del codice penale
          e' il seguente:
             «Art. 19 (Pene accessorie: specie). - Le pene accessorie
          per i delitti sono:
              1. l'interdizione dai pubblici uffici;
              2. l'interdizione da una professione o da un'arte;
              3. l'interdizione legale;
              4.  l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone
          giuridiche e delle imprese;
              5.   l'incapacita'   di  contrattare  con  la  pubblica
          amministrazione;
              5-bis.  l'estinzione  del  rapporto  di  impiego  o  di
          lavoro;
              6.  la  decadenza o la sospensione dall'esercizio della
          potesta' dei genitori.».