Art. 2156 
Retribuzione  e  premio  di  fine  ferma  agli  ufficiali  in   ferma
      prefissata delle Forze di polizia a ordinamento militare 
 
1. Agli ufficiali in  ferma  prefissata  delle  Forze  di  polizia  a
ordinamento militare si applicano gli articoli 1795 e 1796.