Art. 2172
     Competenza statale per gli interventi di protezione sociale

1.  Ai  sensi dell'art. 24, comma 1, n. 3, del decreto del Presidente
della  Repubblica  24 luglio 1977, n. 616, rientrano nella competenza
dello   Stato  gli  interventi  di  protezione  sociale  prestati  ad
appartenenti  alle  Forze di polizia a ordinamento militare e ai loro
familiari, da enti e organismi appositamente istituiti.
 
          Nota all'art. 2172:
             -  Il  testo  dell'art.  24,  comma  1,  del decreto del
          Presidente   della   Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616
          (Attuazione  della  delega  di  cui  all'art. 1 della L. 22
          luglio  1975, n. 382), pubblicato nel supplemento ordinario
          alla  Gazzetta  Ufficiale del 29 agosto 1977, n. 234, e' il
          seguente:
             «Art.  24 (Competenze dello Stato). - Sono di competenza
          dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
              1)   gli  interventi  di  primo  soccorso  in  caso  di
          catastrofe  o  calamita' naturale di particolare gravita' o
          estensione;
              2)  gli  interventi  di  prima  assistenza in favore di
          profughi   e   di  rimpatriati  in  conseguenza  di  eventi
          straordinari  ed  eccezionali  e, per i profughi stranieri,
          limitatamente  al  periodo di tempo strettamente necessario
          alle  operazioni  di  identificazione  e  di riconoscimento
          della qualifica di rifugiato, ai sensi della convenzione di
          Ginevra  del  28  luglio  1951,  ratificata con la legge 24
          luglio  1954,  n.  722,  e  per  il  tempo di attesa per il
          trasferimento in altri paesi;
              3)  gli  interventi  di  protezione sociale prestati ad
          appartenenti  alle  Forze  armate dello Stato, all'Arma dei
          carabinieri,  agli  altri  Corpi  di  polizia  ed  al Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco e ai loro familiari, da enti
          ed organismi appositamente istituiti;
              4)  i  rapporti  in materia di assistenza con organismi
          assistenziali   stranieri  ed  internazionali,  nonche'  la
          distribuzione  tra  le  regioni  di  prodotti  destinati  a
          finalita'  assistenziali in attuazione di regolamenti della
          Comunita' economica europea;
              5)  le pensioni e gli assegni di carattere continuativo
          disposti  dalla  legge  in  attuazione  dell'art.  38 della
          Costituzione,  ivi compresi le indennita' di disoccupazione
          e  gli assegni a carico della Cassa integrazione stipendi e
          salari;
              6)   l'attivita'   dei   CPABP   strettamente  limitata
          all'esercizio  delle funzioni di cui al precedente punto 5)
          fino al riordinamento dell'assistenza pubblica.».