Art. 2178
Estensione  delle  norme  sul  computo  del  servizio effettivo e sul
trattamento  economico di ausiliaria al personale dei disciolti Corpi
   delle Guardie di Pubblica sicurezza e degli Agenti di custodia

1.  Al  personale  dei  disciolti  Corpi  delle  Guardie  di Pubblica
sicurezza e degli Agenti di custodia, si applicano le disposizioni in
materia  di computo del servizio effettivo di cui all'articolo 1847 e
quelle  sul  trattamento economico di ausiliaria di cui agli articoli
1864, 1870, 1871, 1872, 1874 e 1875.