Art. 2179
Effetti pensionistici delle indennita' di impiego operativo percepite
             dalle Forze di polizia a ordinamento civile

1.  Al  personale  delle  Forze  di  polizia  a  ordinamento  civile,
percettore delle indennita' di impiego operativo previste dalla legge
23  marzo  1983,  n.  78,  si  applicano  le disposizioni di cui agli
articoli 1868, 1869 e 1888.
 
          Nota all'art. 2179:
             -  La legge 23 marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della L.
          5  maggio  1976, n. 187, relativa alle indennita' operative
          del  personale  militare),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 28 marzo 1983, n. 85.