Art. 2181
Speciale  elargizione  ai  superstiti  degli  allievi  delle Forze di
polizia  a  ordinamento  civile  deceduti durante il servizio ed equo
                             indennizzo

1.  Ai superstiti degli allievi delle Forze di polizia ad ordinamento
civile si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1895.
2.  Agli  allievi  delle  Forze  di  polizia ad ordinamento civile si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1882.