Art. 2182
Speciale  elargizione  ai  superstiti  del  personale e degli allievi
delle  Forze  di  polizia  a  ordinamento  civile deceduti a causa di
                              servizio

1. Ai superstiti del personale e degli allievi delle Forze di polizia
a   ordinamento   civile,   si   applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 1896.