Art. 2185
Personale civile e cittadini italiani esposti all'uranio impoverito e
                     ad altro materiale bellico

1.  La speciale elargizione di cui all'articolo 1907, e' corrisposta,
con  le stesse modalita', alle seguenti categorie di personale e loro
superstiti:
a)   al   personale   civile   italiano   impiegato   nelle  missioni
internazionali   svolte   al   di  fuori  del  territorio  nazionale,
autorizzate  dall'autorita'  gerarchicamente  o  funzionalmente sopra
ordinata al dipendente;
b)  al personale civile italiano impiegato nei poligoni di tiro e nei
siti in cui vengono stoccati munizionamenti;
c)  al  personale civile italiano impiegato nei teatri di conflitto e
nelle aree di cui alle lettere a) e b);
d)  ai  cittadini  italiani  operanti  nei settori della cooperazione
ovvero  impiegati  da  organizzazioni  non governative nell'ambito di
programmi  aventi  luogo  nei teatri di conflitto e nelle aree di cui
alle lettere a) e b);
e)  ai  cittadini  italiani  residenti nelle zone adiacenti alle basi
militari  sul  territorio  nazionale  presso  le  quali e' conservato
munizionamento  pesante  o esplosivo e nelle aree di cui alla lettera
b).
2.  I  termini  e  le  modalita' per il riconoscimento della causa di
servizio e per la corresponsione di adeguati indennizzi in favore dei
soggetti  indicati  nel  comma  1,  entro  il limite massimo di spesa
stabilito nell'articolo 603, sono disciplinati dal regolamento.