Art. 2185 Personale civile e cittadini italiani esposti all'uranio impoverito e ad altro materiale bellico 1. La speciale elargizione di cui all'articolo 1907, e' corrisposta, con le stesse modalita', alle seguenti categorie di personale e loro superstiti: a) al personale civile italiano impiegato nelle missioni internazionali svolte al di fuori del territorio nazionale, autorizzate dall'autorita' gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente; b) al personale civile italiano impiegato nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti; c) al personale civile italiano impiegato nei teatri di conflitto e nelle aree di cui alle lettere a) e b); d) ai cittadini italiani operanti nei settori della cooperazione ovvero impiegati da organizzazioni non governative nell'ambito di programmi aventi luogo nei teatri di conflitto e nelle aree di cui alle lettere a) e b); e) ai cittadini italiani residenti nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale presso le quali e' conservato munizionamento pesante o esplosivo e nelle aree di cui alla lettera b). 2. I termini e le modalita' per il riconoscimento della causa di servizio e per la corresponsione di adeguati indennizzi in favore dei soggetti indicati nel comma 1, entro il limite massimo di spesa stabilito nell'articolo 603, sono disciplinati dal regolamento.