Art. 162 
           Obbligo del titolo di abilitazione - Esenzioni 

 
  1.  Per  l'esercizio  di   qualsiasi   stazione   trasmittente,   o
ricetrasmittente, e nel servizio  mobile  marittimo  od  aeronautico,
anche di quelle  solo  riceventi,  e'  necessario  che  il  personale
operatore sia in possesso di un titolo di abilitazione rilasciato dal
Ministero. 
  2. Il titolo di cui al comma 1 non e' prescritto quando trattasi: 
    a) di stazioni destinate esclusivamente  ad  uso  militare  delle
forze armate, di stazioni adibite per servizio civile d'istituto  del
Ministero dell'interno, del Ministero  della  difesa  e  di  stazioni
adibite per i servizi d'istituto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti - Corpo delle Capitanerie di porto; 
    b) di stazioni di radiodiffusione, di radioastronomia, ausiliarie
della meteorologia, spaziali o  terrene,  terrestri  radiotelefoniche
non adibite a servizi pubblici, emittenti di frequenze campioni. 
  3. Il Ministro delle comunicazioni ha facolta'  di  estendere,  con
proprio decreto, le disposizioni di cui al comma 2 ad altri servizi o
stazioni riceventi, ricetrasmittenti o trasmittenti, per le quali,  a
causa delle loro caratteristiche  tecniche  o  di  impiego,  non  sia
ritenuta necessaria una  particolare  qualificazione  dell'operatore,
ovvero  quando  la  necessaria  qualificazione  sia  stata  accertata
dall'Amministrazione  dello  Stato  dalla  quale  il  servizio  o  la
stazione dipendono.