Art. 163 
                       Titoli di abilitazione 

 
  1. Con regolamento adottato ai sensi  dell'articolo  17,  comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle  comunicazioni
sentito  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  sono
stabiliti: 
    a) le classi ed i tipi dei titoli di abilitazione; 
    b) le modalita' di espletamento dei servizi; 
    c) gli esami per il conseguimento dei titoli; 
    d) l'ammissione agli esami; 
    e) le prove d'esame; 
    f) la costituzione delle commissioni esaminatrici; 
    g) la revoca,  la  sospensione  e  la  decadenza  dei  titoli  di
abilitazione. 
  2. Dall'emanazione del regolamento di cui al comma 1  non  derivano
ulteriori oneri a carico del bilancio  dello  Stato  ed  i  costi  di
funzionamento   delle   commissioni   esaminatrici    sono    coperti
esclusivamente con gli introiti dei contributi fissati  dall'articolo
5 dell'allegato n. 25. 
 
          Nota all'art. 163: 
              - L'art. 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
          400,  recante  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo   e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri»,
          cosi' recita: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».