Art. 246.
Campo di applicazione
1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n.
257, le norme del presente decreto si applicano alle rimanenti
attivita' lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il
rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione
dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e
trattamento dei relativi rifiuti, nonche' bonifica delle aree
interessate.
Nota all'art. 246:
- Il testo della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme
relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 1992, n. 87,
supplemento ordinario.