Art. 246. Campo di applicazione 1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente decreto si applicano alle rimanenti attivita' lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonche' bonifica delle aree interessate.
Nota all'art. 246: - Il testo della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 1992, n. 87, supplemento ordinario.