Art. 343 Procedimento per l'individuazione e variazioni degli incarichi che danno titolo all'attribuzione degli alloggi di servizio classificati ASGC, ASIR e ASI 1. In funzione delle diverse tipologie di alloggi di servizio, lo Stato maggiore della difesa determina gli incarichi in ordine agli alloggi per le esigenze dell'area interforze e NATO, nonche' individua i criteri generali per l'assegnazione degli alloggi. Gli Stati maggiori di Forza armata per l'Area tecnico-operativa e il Segretario generale della difesa per l'area tecnico-amministrativa definiscono gli elenchi degli incarichi per l'assegnazione degli alloggi. 2. Le variazioni degli incarichi sono effettuate con le modalita' indicate nelle seguenti lettere: a) alloggi ASGC: 1) gli elenchi degli incarichi che comportano l'attribuzione di alloggi ASGC sono classificati e diramati, a parte, a cura dello Stato maggiore della difesa, degli Stati maggiori di Forza armata e dal Segretariato generale, per le rispettive aree di competenza; 2) gli elenchi diramati possono essere oggetto di variazioni o aggiornamenti connessi con sopravvenute esigenze operative e funzionali delle Forze armate o dell'organizzazione tecnico-amministrativa della Difesa; 3) le singole variazioni sono proposte e approvate con le modalita' di cui al comma 1; b) alloggi ASIR: 1) gli elenchi degli incarichi che danno titolo alla concessione possono essere oggetto di variazioni o aggiornamenti connessi con sopravvenute esigenze operative e funzionali. Le varianti sono proposte dallo Stato maggiore della difesa, o dai Capi di stato maggiore di Forza armata o dal Segretario generale della difesa e approvate dal Capo di stato maggiore della difesa in sede di riunione del comitato dei Capi di stato maggiore; c) alloggi ASI: 1) gli incarichi che danno titolo alla concessione degli alloggi ASI possono essere oggetto di variazioni o di aggiornamenti connessi con sopravvenute esigenze operative e funzionali. Le variazioni sono proposte: 1.1) dallo Stato maggiore della difesa, che le approva, per l'area interforze e NATO; 1.2) dagli Stati maggiori di Forza armata per l'area tecnico-operativa; 1.3)dal Segretario generale della difesa per l'area tecnico-amministrativa. Le variazioni di cui ai numeri 2 e 3 devono pervenire allo Stato maggiore della difesa per le valutazioni e l'eventuale approvazione.