Art. 343 
 
Procedimento per l'individuazione e variazioni  degli  incarichi  che
danno titolo all'attribuzione degli alloggi di servizio  classificati
                          ASGC, ASIR e ASI 
 
1. In funzione delle diverse tipologie di  alloggi  di  servizio,  lo
Stato maggiore della difesa determina gli incarichi  in  ordine  agli
alloggi  per  le  esigenze  dell'area  interforze  e  NATO,   nonche'
individua i criteri generali per l'assegnazione  degli  alloggi.  Gli
Stati maggiori di Forza armata  per  l'Area  tecnico-operativa  e  il
Segretario generale della difesa  per  l'area  tecnico-amministrativa
definiscono gli elenchi  degli  incarichi  per  l'assegnazione  degli
alloggi. 
2. Le variazioni degli incarichi sono  effettuate  con  le  modalita'
indicate nelle seguenti lettere: 
a) alloggi ASGC: 
1) gli elenchi  degli  incarichi  che  comportano  l'attribuzione  di
alloggi ASGC sono classificati e diramati,  a  parte,  a  cura  dello
Stato maggiore della difesa, degli Stati maggiori di Forza  armata  e
dal Segretariato generale, per le rispettive aree di competenza; 
2) gli elenchi  diramati  possono  essere  oggetto  di  variazioni  o
aggiornamenti  connessi  con  sopravvenute   esigenze   operative   e
funzionali    delle    Forze     armate     o     dell'organizzazione
tecnico-amministrativa della Difesa; 
3) le singole variazioni sono proposte e approvate con  le  modalita'
di cui al comma 1; 
b) alloggi ASIR: 
1) gli elenchi degli incarichi  che  danno  titolo  alla  concessione
possono essere oggetto di variazioni  o  aggiornamenti  connessi  con
sopravvenute  esigenze  operative  e  funzionali.  Le  varianti  sono
proposte dallo Stato maggiore della  difesa,  o  dai  Capi  di  stato
maggiore di Forza armata o dal Segretario  generale  della  difesa  e
approvate dal Capo di stato maggiore della difesa in sede di riunione
del comitato dei Capi di stato maggiore; 
c) alloggi ASI: 
1) gli incarichi che danno titolo alla concessione degli alloggi  ASI
possono essere oggetto di variazioni o di aggiornamenti connessi  con
sopravvenute esigenze operative  e  funzionali.  Le  variazioni  sono
proposte: 
1.1) dallo Stato maggiore della difesa, che le  approva,  per  l'area
interforze e NATO; 
1.2)   dagli   Stati   maggiori   di   Forza   armata   per    l'area
tecnico-operativa; 
1.3)dal    Segretario    generale    della    difesa    per    l'area
tecnico-amministrativa. Le variazioni di cui ai numeri 2 e  3  devono
pervenire allo Stato maggiore  della  difesa  per  le  valutazioni  e
l'eventuale approvazione.