Art. 297 
 
       Norme applicabili all'esecuzione di servizi e forniture 
 
    Si applicano gli articoli da 135 a 140 del codice. I  riferimenti
ivi contenuti al direttore dei lavori,  ai  lavori,  alle  opere,  si
intendono sostituiti dal riferimento  al  direttore  dell'esecuzione,
nonche' ai servizi o alle forniture. 
 
              Note all'art. 297 
              - Il testo degli artt. da 135 a 140 del  citato  D.Lgs.
          12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              "ART.  135  (Risoluzione  del   contratto   per   reati
          accertati   e   per    decadenza    dell'attestazione    di
          qualificazione)  -  1.  Fermo  quanto  previsto  da   altre
          disposizioni    di    legge,    qualora    nei    confronti
          dell'appaltatore  sia  intervenuta   l'emanazione   di   un
          provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di  una
          o piu' misure di prevenzione di cui all'articolo  3,  della
          legge 27 dicembre 1956, n.  1423,  ed  agli  articoli  2  e
          seguenti della legge 31 maggio 1965,  n.  575,  ovvero  sia
          intervenuta sentenza di condanna passata in  giudicato  per
          frodi  nei   riguardi   della   stazione   appaltante,   di
          subappaltatori, di fornitori,  di  lavoratori  o  di  altri
          soggetti  comunque  interessati  ai  lavori,  nonche'   per
          violazione degli  obblighi  attinenti  alla  sicurezza  sul
          lavoro,  il  responsabile  del  procedimento  propone  alla
          stazione appaltante, in relazione allo stato dei  lavori  e
          alle eventuali conseguenze  nei  riguardi  delle  finalita'
          dell'intervento,  di   procedere   alla   risoluzione   del
          contratto . 
              1-bis.  Qualora  nei  confronti  dell'appaltatore   sia
          intervenuta    la    decadenza     dell'attestazione     di
          qualificazione, per aver prodotto  falsa  documentazione  o
          dichiarazioni   mendaci,    risultante    dal    casellario
          informatico,   la   stazione   appaltante   procede    alla
          risoluzione del contratto 
              2. Nel caso di risoluzione,  l'appaltatore  ha  diritto
          soltanto al pagamento  dei  lavori  regolarmente  eseguiti,
          decurtato   degli   oneri   aggiuntivi   derivanti    dallo
          scioglimento del contratto." 
              "ART.  136  (Risoluzione  del   contratto   per   grave
          inadempimento, grave irregolarita' e grave  ritardo)  -  1.
          Quando il direttore dei lavori  accerta  che  comportamenti
          dell'appaltatore  concretano   grave   inadempimento   alle
          obbligazioni di contratto tale da  compromettere  la  buona
          riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento
          una relazione particolareggiata,  corredata  dei  documenti
          necessari,  indicando  la   stima   dei   lavori   eseguiti
          regolarmente    e    che    devono    essere    accreditati
          all'appaltatore. 
              2. Su indicazione del responsabile del procedimento  il
          direttore  dei  lavori  formula  la   contestazione   degli
          addebiti  all'appaltatore,  assegnando   un   termine   non
          inferiore a quindici  giorni  per  la  presentazione  delle
          proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. 
              3.  Acquisite  e  valutate  negativamente  le  predette
          controdeduzioni,  ovvero  scaduto  il  termine  senza   che
          l'appaltatore abbia risposto,  la  stazione  appaltante  su
          proposta  del  responsabile  del  procedimento  dispone  la
          risoluzione del contratto. 
              4. Qualora, al fuori dei precedenti casi,  l'esecuzione
          dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto
          alle previsioni del programma, il direttore dei lavori  gli
          assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza,  non  puo'
          essere inferiore a dieci giorni, per compiere i  lavori  in
          ritardo, e da' inoltre le prescrizioni ritenute necessarie.
          Il  termine  decorre  dal  giorno  di   ricevimento   della
          comunicazione. 
              5. Scaduto  il  termine  assegnato,  il  direttore  dei
          lavori verifica, in contraddittorio con  l'appaltatore,  o,
          in sua mancanza, con la assistenza di  due  testimoni,  gli
          effetti dell'intimazione impartita, e ne  compila  processo
          verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. 
              6.   Sulla   base   del   processo   verbale,   qualora
          l'inadempimento  permanga,  la  stazione   appaltante,   su
          proposta del responsabile  del  procedimento,  delibera  la
          risoluzione del contratto." 
              "ART. 137 (Inadempimento di contratti di cottimo) -  1.
          Per  i  contratti  relativi   a   cottimo,   in   caso   di
          inadempimento dell'appaltatore la risoluzione e' dichiarata
          per iscritto  dal  responsabile  del  procedimento,  previa
          ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e  le
          facolta' riservate dal contratto alla stazione appaltante." 
              "ART. 138 (Provvedimenti in  seguito  alla  risoluzione
          del contratto) - 1. Il responsabile del  procedimento,  nel
          comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione
          del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni,  che
          il direttore dei lavori curi la redazione  dello  stato  di
          consistenza  dei  lavori  gia'  eseguiti,  l'inventario  di
          materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa  in
          consegna. 
              2. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo,  lo
          stesso  procede  a  redigere,   acquisito   lo   stato   di
          consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile
          con le modalita' indicate dal regolamento. Con  il  verbale
          e' accertata la corrispondenza  tra  quanto  eseguito  fino
          alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilita'  e
          quanto  previsto  nel  progetto  approvato  nonche'   nelle
          eventuali perizie di variante;  e'  altresi'  accertata  la
          presenza di  eventuali  opere,  riportate  nello  stato  di
          consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonche'
          nelle eventuali perizie di variante. 
              3.  In  sede  di   liquidazione   finale   dei   lavori
          dell'appalto risolto, e' determinato  l'onere  da  porre  a
          carico  dell'appaltatore  inadempiente  in  relazione  alla
          maggiore spesa sostenuta per affidare ad  altra  impresa  i
          lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della
          facolta' prevista dall'articolo 140, comma 1." 
              "ART.  139  (Obblighi  in  caso  di   risoluzione   del
          contratto) - 1. Nei casi di risoluzione  del  contratto  di
          appalto disposta dalla stazione appaltante ai  sensi  degli
          articoli 135, 136, 137, 138, l'appaltatore deve  provvedere
          al ripiegamento dei cantieri gia' allestiti e allo sgombero
          delle aree di lavoro e relative pertinenze  nel  termine  a
          tale fine assegnato dalla stessa  stazione  appaltante;  in
          caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione
          appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i
          relativi  oneri  e  spese.  La  stazione   appaltante,   in
          alternativa  all'esecuzione  di   eventuali   provvedimenti
          giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza  comunque
          denominati che inibiscano o ritardino il  ripiegamento  dei
          cantieri o lo sgombero delle  aree  di  lavoro  e  relative
          pertinenze, puo' depositare cauzione in conto  vincolato  a
          favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria  o
          polizza assicurativa con le modalita' di  cui  all'articolo
          113, comma  2,  pari  all'uno  per  cento  del  valore  del
          contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire
          per il risarcimento dei danni." 
              "ART.  140  (Procedure  di  affidamento  in   caso   di
          fallimento dell'esecutore o risoluzione del  contratto  per
          grave  inadempimento  dell'esecutore)  -  1.  Le   stazioni
          appaltanti prevedono nel bando di  gara  che,  in  caso  di
          fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del  contratto
          per grave inadempimento del medesimo, potranno interpellare
          progressivamente   i   soggetti   che   hanno   partecipato
          all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa
          graduatoria, al fine di stipulare un  nuovo  contratto  per
          l'affidamento del  completamento  dei  lavori.  Si  procede
          all'interpello a partire dal soggetto che ha  formulato  la
          prima migliore offerta, fino al quinto migliore  offerente,
          escluso l'originario aggiudicatario 
              2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni  gia'
          proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 
              3. 
              4. "