Art. 175. 
 
  Per ogni rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione di un'opera
adatta a pubblico spettacolo o di una  opera  musicale,  quando,  per
qualsiasi  motivo,  essa  sia  di  pubblico  dominio,   deve   essere
corrisposto allo Stato, da chi rappresenta,  esegue  o  radiodiffonde
l'opera, con le norme stabilite dal regolamento, un diritto demaniale
sugli incassi lordi e sulle quote degli incassi  corrispondenti  alla
parte  che  l'opera  occupa  nella  rappresentazione,  esecuzione   o
radiodiffusione   complessiva,   qualunque   sia   lo   scopo   della
rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione  e  qualunque  sia  il
paese di origine dell'opera. 
 
  L'ammontare del diritto demaniale e' determinato con decreto  Reale
da emanarsi a norma dell'articolo 3, n. 1,  della  legge  31  gennaio
1926-IV, n. 100. 
 
  La  determinazione  dell'ammontare  del  diritto  demaniale   sulla
esecuzione  di  pezzi  staccati  di  opere  musicali   o   di   brevi
composizioni, e' attribuita  all'Ente  italiano  per  il  diritto  di
autore, secondo le norme del regolamento, sulla  base  dell'ammontare
del compenso normalmente richiesto dall'Ente suddetto  per  le  opere
tutelate, eseguite in analoghe condizioni.