Art. 176. 
 
  Il diritto demaniale e'  dovuto  anche  sulle  rappresentazioni  od
esecuzioni pubbliche e sulle radiodiffusioni di elaborazioni tutelate
delle opere di pubblico dominio indicate nell'articolo precedente. In
tal caso, fermi restando i diritti  dell'autore  della  elaborazione,
l'ammontare del diritto  demaniale  e'  determinato  nella  meta'  di
quanto sarebbe dovuto se la rappresentazione o radiodiffusione avesse
avuto per  oggetto  l'opera  di  pubblico  dominio  nella  sua  forma
originale.