Art. 177. 
 
  Sullo spaccio di ogni esemplare di opere letterarie,  scientifiche,
didattiche e musicali di pubblico dominio, pubblicate in volumi, deve
essere corrisposto dall'editore, a favore della Cassa di assistenza e
di previdenza degli autori, scrittori e musicisti, un diritto  del  3
per cento in cifra tonda sul prezzo di copertina. Per i volumi il cui
prezzo non e' superiore a lire 10, tale diritto e' ridotto al  2  per
cento. 
 
  Sullo spaccio di esemplari di  elaborazioni  tutelate  delle  opere
suddette l'ammontare del diritto e' ridotto alla meta'.