Art. 177. Sullo spaccio di ogni esemplare di opere letterarie, scientifiche, didattiche e musicali di pubblico dominio, pubblicate in volumi, deve essere corrisposto dall'editore, a favore della Cassa di assistenza e di previdenza degli autori, scrittori e musicisti, un diritto del 3 per cento in cifra tonda sul prezzo di copertina. Per i volumi il cui prezzo non e' superiore a lire 10, tale diritto e' ridotto al 2 per cento. Sullo spaccio di esemplari di elaborazioni tutelate delle opere suddette l'ammontare del diritto e' ridotto alla meta'.