Art. 178. 
 
  Ai fini della  corresponsione  del  diritto  previsto  all'articolo
precedente,  ogni  esemplare  delle  opere  suddette  destinate  allo
spaccio deve essere contrassegnato dall'Ente italiano per il  diritto
di autore, secondo le norme del regolamento, e a cura dell'editore. 
 
  Il diritto e' corrisposto per ogni esemplare effettivamente venduto
secondo le norme del regolamento.