Art. 55. 
 
  Gli  alberi,  le  pulegge,  le  cinghie,  le  funi,  le  catene  di
trasmissione, i cilindri e i coni di frizione, gli ingranaggi e tutti
gli altri organi o elementi di trasmissione  devono  essere  protetti
ogni qualvolta possono costituire un pericolo.