Art. 201. 
                     (Valutazione di anzianita') 
 
  Ai fini del  computo  dell'anzianita'  di  servizio  richiesta  per
l'ammissione agli scrutini di promozione a consigliere di 2ª  classe,
segretario aggiunto od applicato, per l'ammissione  ai  concorsi  per
merito distinto ed agli  esami  di  idoneita'  per  le  promozioni  a
direttore di sezione ed a primo segretario, nonche' per  l'ammissione
al concorso ed agli scrutini per la promozione a primo archivista, il
servizio prestato in carriere corrispondenti o superiori e'  valutato
per intero e per non piu' di quattro anni complessivi,  ivi  compresa
la  valutazione  dell'anzianita'  eventualmente  spettante  ai  sensi
dell'articolo 164, quinto comma, e dell'art. 176, sesto comma. 
  In ogni caso la promozione a consigliere di 2ª  classe,  segretario
aggiunto ed applicato non potra' aver luogo se nella  nuova  carriera
non sia stato prestato servizio effettivo  per  almeno  un  anno,  se
trattasi di carriera direttiva od esecutiva e, per almeno  due  anni,
se trattasi di carriera di concetto.