Art. 202.
            (Assegno personale nei passaggi di carriera)

  Nel  caso  di  passaggio  di  carriera  presso  la stessa o diversa
amministrazione  agli  impiegati  con  stipendio  superiore  a quello
spettante  nella  nuova qualifica e' attribuito un assegno personale,
utile  a  pensione, pari alla differenza fra lo stipendio gia' goduto
ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio
per la progressione di carriera anche se semplicemente economica.