Art. 102. La coltivazione deve essere condotta secondo i dettami della buona tecnica per quanto riguarda la ubicazione e lo spaziamento dei pozzi, l'utilizzazione della energia del giacimento e l'estrazione, eventualmente anche con l'applicazione di metodi di recupero secondario, per conseguire la tutela del giacimento ed il maggiore recupero finale compatibile con la esigenza economica.