Art. 102. 
 
  La coltivazione deve essere condotta secondo i dettami della  buona
tecnica per quanto riguarda la ubicazione e lo spaziamento dei pozzi,
l'utilizzazione  della  energia  del   giacimento   e   l'estrazione,
eventualmente  anche  con  l'applicazione  di  metodi   di   recupero
secondario, per conseguire la tutela del giacimento  ed  il  maggiore
recupero finale compatibile con la esigenza economica.