Art. 351 (Art. 157 Cod. Str.) 
              (Arresti e soste dei veicoli in generale) 
  1. Nel caso di incolonnamento di veicoli, il  conducente  non  puo'
ne' arrestare, ne' fermare la marcia del veicolo in modo da impegnare
l'area di intersezione, senza essersi assicurato di  poter  sgombrare
l'area stessa in  tempo  utile  a  consentire  l'attraversamento  dei
pedoni e il deflusso delle correnti di circolazione trasversale. 
  2. Nelle zone di  sosta  nelle  quali  siano  delimitati,  mediante
segnaletica orizzontale, gli spazi destinati  a  ciascun  veicolo,  i
conducenti sono tenuti a sistemare il proprio veicolo entro lo spazio
ad esso destinato, senza invadere gli spazi contigui. 
  3. Le manovre indicate dall'articolo  157,  comma  7,  del  codice,
devono  essere,  nei  casi  consentiti  dalla  stessa  norma,  sempre
eseguite  nel  tempo  strettamente  necessario,  in  relazione   alle
condizioni del traffico, in  modo  da  assicurare  la  sicurezza  del
medesimo.