Art. 354 (Art. 159 Cod. Str.)
(Concessione del servizio di rimozione e veicoli ad esso addetti)
1. Il servizio di rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159
del codice puo' essere affidato in concessione biennale rinnovabile a
soggetti in possesso della licenza di autorimessa ai sensi
dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, che dispongono di almeno uno dei veicoli con le
caratteristiche tecniche definite all'articolo 12 e che siano in
possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della CEE;
b) eta' non inferiore ad anni 21;
c) non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza
personale o a misure di prevenzione;
d) non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali
in corso, per reati non colposi, che siano sanzionati con la pena
della reclusione non inferiore a due anni;
e) non aver riportato condanne e non essere sottoposti a
procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio di attivita' di
autoriparazione;
f) non essere stati interdetti o inabilitati o avere in corso un
procedimento per interdizione o inabilitazione;
g) essere forniti di polizza assicurativa contro la
responsabilita' civile verso terzi prevista dall'articolo 2043 del
Codice Civile per un massimale che verra' determinato con decreto del
Ministro dei lavori pubblici da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
2. Alla concessione provvede l'ente proprietario della strada. Alla
concessione vanno allegate le prescrizioni tecniche del veicolo e
copia delle formalita' di omologazione di cui all'articolo 12. La
concessione deve contenere la indicazione del numero dei veicoli
impiegati con i loro estremi di identificazione e di omologazione, il
tempo di validita' della concessione e le tariffe da applicarsi
secondo un disciplinare unico approvato dal Ministro dei trasporti di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici.
3. Per la procedura di rimozione dei veicoli che costituisce, ai
sensi dell'articolo 159, comma 4, del codice, sanzione amministrativa
accessoria, si applicano le disposizioni dell'articolo 215 del codice
e dell'articolo 397.
4. E' vietata la rimozione dei veicoli destinati a servizi di
polizia, anche se privati, di ambulanze, dei Vigili del Fuoco, di
soccorso, nonche' di quelli dei medici che si trovano in attivita' di
servizio in situazione di emergenza e degli invalidi, purche' muniti
di apposito contrassegno.
Note all'art. 354:
- Il testo dell'art. 19 del citato D.P.R. n. 616 del
1977 (si veda in nota all'art. 2) e' il seguente:
"Art. 19 (Polizia amministrativa). - Sono attribuite ai
comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni:
1) - 7) (Omissis);
8) la licenza per alberghi, compresi quelli diurni,
locande, pensioni, trattorie, osterie, caffe' o altri
esercizi in cui si vendono o consumano bevande non
alcooliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi
leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di
autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86;
9) - 18) (Omissis).
Fino all'entrata in vigore della legge di riforma degli
enti locali territoriali, i consigli comunali determinano
procedure e competenze dei propri organi in relazione
all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.
In relazione alle funzioni attribuite ai comuni il
Ministero dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza,
puo' impartire, per il tramite del commissario del Governo,
direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle.
I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9),
11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati previa comunicazione
al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati
per motivata richiesta dello stesso.
Il diniego dei provvedimenti previsti dal primo comma,
numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17), e'
efficace solo se il prefetto esprime parere conforme. Con
sentenza 24 marzo 1987, n. 77 (Gazzetta Ufficiale 1 aprile
1987, n. 14 - 1a serie speciale), la Corte costituzionale
ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del quarto
comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 nella parte in cui non
limita i poteri del prefetto, ivi previsti, esclusivamente
alle esigenze di pubblica sicurezza, nonche' del successivo
quinto comma".
- Il testo dell'art. 2043 del codice civile e' il
seguente:
"Art. 2043 (Risarcimento per fatto illecito). -
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un
danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a
risarcire il danno".