Art. 354 (Art. 159 Cod. Str.) 
  (Concessione del servizio di rimozione e veicoli ad esso addetti) 
  1. Il servizio di rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo  159
del codice puo' essere affidato in concessione biennale rinnovabile a
soggetti  in  possesso  della  licenza  di   autorimessa   ai   sensi
dell'articolo 19 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio 1977, n. 616, che dispongono di almeno uno dei veicoli con  le
caratteristiche tecniche definite all'articolo  12  e  che  siano  in
possesso dei seguenti requisiti: 
    a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della CEE; 
    b) eta' non inferiore ad anni 21; 
    c) non essere sottoposti a  misure  amministrative  di  sicurezza
personale o a misure di prevenzione; 
    d) non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali
in corso, per reati non colposi, che siano  sanzionati  con  la  pena
della reclusione non inferiore a due anni; 
    e)  non  aver  riportato  condanne  e  non  essere  sottoposti  a
procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio di attivita' di
autoriparazione; 
    f) non essere stati interdetti o inabilitati o avere in corso  un
procedimento per interdizione o inabilitazione; 
    g)   essere   forniti   di   polizza   assicurativa   contro   la
responsabilita' civile verso terzi prevista  dall'articolo  2043  del
Codice Civile per un massimale che verra' determinato con decreto del
Ministro dei lavori pubblici da pubblicare nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica. 
  2. Alla concessione provvede l'ente proprietario della strada. Alla
concessione vanno allegate le prescrizioni  tecniche  del  veicolo  e
copia delle formalita' di omologazione di  cui  all'articolo  12.  La
concessione deve contenere la  indicazione  del  numero  dei  veicoli
impiegati con i loro estremi di identificazione e di omologazione, il
tempo di validita' della  concessione  e  le  tariffe  da  applicarsi
secondo un disciplinare unico approvato dal Ministro dei trasporti di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici. 
  3. Per la procedura di rimozione dei veicoli  che  costituisce,  ai
sensi dell'articolo 159, comma 4, del codice, sanzione amministrativa
accessoria, si applicano le disposizioni dell'articolo 215 del codice
e dell'articolo 397. 
  4. E' vietata la rimozione  dei  veicoli  destinati  a  servizi  di
polizia, anche se privati, di ambulanze, dei  Vigili  del  Fuoco,  di
soccorso, nonche' di quelli dei medici che si trovano in attivita' di
servizio in situazione di emergenza e degli invalidi, purche'  muniti
di apposito contrassegno. 
 
          Note all'art. 354:
             -  Il  testo  dell'art.  19 del citato D.P.R. n. 616 del
          1977 (si veda in nota all'art. 2) e' il seguente:
             "Art. 19 (Polizia amministrativa). - Sono attribuite  ai
          comuni  le  seguenti  funzioni  di cui al testo unico delle
          leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
          giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni:
              1) - 7) (Omissis);
              8)  la  licenza  per  alberghi, compresi quelli diurni,
          locande,  pensioni,  trattorie,  osterie,  caffe'  o  altri
          esercizi   in  cui  si  vendono  o  consumano  bevande  non
          alcooliche, sale pubbliche per biliardi o per altri  giochi
          leciti,  stabilimenti  di  bagni,  esercizi  di  rimessa di
          autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86;
              9) - 18) (Omissis).
             Fino all'entrata in vigore della legge di riforma  degli
          enti  locali  territoriali, i consigli comunali determinano
          procedure e  competenze  dei  propri  organi  in  relazione
          all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.
             In  relazione  alle  funzioni  attribuite  ai  comuni il
          Ministero dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza,
          puo' impartire, per il tramite del commissario del Governo,
          direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle.
             I provvedimenti di cui ai numeri 5),  6),  7),  8),  9),
          11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati previa comunicazione
          al  prefetto  e devono essere sospesi, annullati o revocati
          per motivata richiesta dello stesso.
             Il diniego dei provvedimenti previsti dal  primo  comma,
          numeri  5),  6),  7),  8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17), e'
          efficace solo se il prefetto esprime parere  conforme.  Con
          sentenza 24 marzo 1987, n. 77 (Gazzetta Ufficiale 1 aprile
          1987,  n.  14 - 1a serie speciale), la Corte costituzionale
          ha dichiarato l'illegittimita'  costituzionale  del  quarto
          comma   dell'art.  19  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 nella parte  in  cui  non
          limita  i poteri del prefetto, ivi previsti, esclusivamente
          alle esigenze di pubblica sicurezza, nonche' del successivo
          quinto comma".
             - Il testo  dell'art.  2043  del  codice  civile  e'  il
          seguente:
              "Art.   2043   (Risarcimento  per  fatto  illecito).  -
          Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad  altri  un
          danno  ingiusto,  obbliga  colui che ha commesso il fatto a
          risarcire il danno".