Art. 355 (Art. 159 Cod. Str.)
(Attrezzo a chiave per il blocco dei veicoli)
1. L'attrezzo a chiave per il blocco delle ruote dei veicoli
previsto dall'articolo 159, comma 3, del codice deve avere le
seguenti caratteristiche:
a) essere realizzato con almeno due braccia a pinza, idonee per
bloccare la ruota del veicolo e regolabili in modo da poter essere
adattate ai vari tipi di ruota;
b) consentire il fissaggio, tramite le pinze, sul bordo del
cerchione o del pneumatico, senza possibilita' di sfilaggio, neanche
quando il pneumatico e' sgonfio;
c) impedire lo spostamento del veicolo in avanti o indietro, in
relazione allo sforzo massimo di trazione agente sulla ruota
bloccata;
d) essere realizzato ed utilizzato in modo da non danneggiare il
veicolo, ne' il pneumatico;
e) essere munito di coprimozzo con la faccia di appoggio alla
ruota del veicolo rivestita di gomma;
f) non avere una sporgenza superiore a 10 cm oltre la sagoma di
ingombro del veicolo;
g) essere munito di almeno una chiave di bloccaggio di sicurezza
oppure di un sistema di chiusura a "numeratore rotante" con almeno
quattro numeri;
h) non superare il peso complessivo di 30 kg;
i) essere verniciato con colore sulla tonalita' base del giallo.
2. I prototipi dell'attrezzo a chiave di cui al comma 1 sono
soggetti ad omologazione rilasciata dal Ministero dei lavori pubblici
- Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
Nel decreto di omologazione devono essere riportate anche le
modalita' di applicazione dello stesso attrezzo.
3. Ogni attrezzo a chiave deve riportare gli estremi
dell'omologazione conseguita, il numero di identificazione con
caratteri non inferiori a 20 mm e l'indicazione dell'organo di
polizia che ne dispone l'impiego.
4. Per la procedura del blocco dei veicoli, che costituisce, ai
sensi dell'articolo 159, comma 4, del codice, sanzione amministrativa
accessoria, e della rimozione del blocco si applicano le disposizioni
dell'articolo 215 del codice e dell'articolo 398.
5. E' vietato il blocco dei veicoli destinati a servizi di polizia,
anche se privati, di ambulanze, dei Vigili del Fuoco, di soccorso,
nonche' di quelli dei medici che si trovano in attivita' di servizio
in situazione di emergenza, e degli invalidi, purche' muniti di
apposito contrassegno.