Art. 355 (Art. 159 Cod. Str.) 
            (Attrezzo a chiave per il blocco dei veicoli) 
  1. L'attrezzo a chiave  per  il  blocco  delle  ruote  dei  veicoli
previsto dall'articolo  159,  comma  3,  del  codice  deve  avere  le
seguenti caratteristiche: 
    a) essere realizzato con almeno due braccia a pinza,  idonee  per
bloccare la ruota del veicolo e regolabili in modo  da  poter  essere
adattate ai vari tipi di ruota; 
    b) consentire il fissaggio,  tramite  le  pinze,  sul  bordo  del
cerchione o del pneumatico, senza possibilita' di sfilaggio,  neanche
quando il pneumatico e' sgonfio; 
    c) impedire lo spostamento del veicolo in avanti o  indietro,  in
relazione  allo  sforzo  massimo  di  trazione  agente  sulla   ruota
bloccata; 
    d) essere realizzato ed utilizzato in modo da non danneggiare  il
veicolo, ne' il pneumatico; 
    e) essere munito di coprimozzo con la  faccia  di  appoggio  alla
ruota del veicolo rivestita di gomma; 
    f) non avere una sporgenza superiore a 10 cm oltre la  sagoma  di
ingombro del veicolo; 
    g) essere munito di almeno una chiave di bloccaggio di  sicurezza
oppure di un sistema di chiusura a "numeratore  rotante"  con  almeno
quattro numeri; 
    h) non superare il peso complessivo di 30 kg; 
    i) essere verniciato con colore sulla tonalita' base del giallo. 
  2. I prototipi dell'attrezzo a  chiave  di  cui  al  comma  1  sono
soggetti ad omologazione rilasciata dal Ministero dei lavori pubblici
- Ispettorato generale per la circolazione e la  sicurezza  stradale.
Nel  decreto  di  omologazione  devono  essere  riportate  anche   le
modalita' di applicazione dello stesso attrezzo. 
  3.  Ogni   attrezzo   a   chiave   deve   riportare   gli   estremi
dell'omologazione  conseguita,  il  numero  di  identificazione   con
caratteri non inferiori  a  20  mm  e  l'indicazione  dell'organo  di
polizia che ne dispone l'impiego. 
  4. Per la procedura del blocco dei  veicoli,  che  costituisce,  ai
sensi dell'articolo 159, comma 4, del codice, sanzione amministrativa
accessoria, e della rimozione del blocco si applicano le disposizioni
dell'articolo 215 del codice e dell'articolo 398. 
  5. E' vietato il blocco dei veicoli destinati a servizi di polizia,
anche se privati, di ambulanze, dei Vigili del  Fuoco,  di  soccorso,
nonche' di quelli dei medici che si trovano in attivita' di  servizio
in situazione di emergenza,  e  degli  invalidi,  purche'  muniti  di
apposito contrassegno.